Cattivi odori e rumori molesti provocati dai cani? Il giudice può disporre il “sequestro preventivo”, perché gli animali sono considerati “cose pertinenti al reato” e potrebbero permettere alla loro proprietaria di continuare a commettere il reato di disturbo della quiete pubblica. 

Il caso è avvenuto a Trieste, dove una donna è stata indagata, perché i suoi tre cani, tenuti in un cortile condominiale e in pessime condizioni igieniche, disturbavano la quiete dello stabile abbaiando e per di più i cattivi odori arrivavano alle finestre dei residenti. I condomini avevano quindi sporto denuncia e il tribunale si è pronunciato sulla vicenda, dopo che le autorità sanitarie hanno svolto le loro analisi e sono stati effettuati i rilievi fonometrici dell’Arpa. 

Questo quanto deciso dal tribunale di Trieste e confermato dalla Cassazione, sollevando una questione tutt’altro che secondaria per chi possiede animali da compagnia: è possibile che i nostri compagni quadrupedi siano considerati delle “cose”, invece che degli esseri senzienti?  

Secondo il giudice sì, tanto da poterne disporre il sequestro preventivo, in alcune fattispecie di reato. E a nulla è valsa l’opposizione della proprietaria dei cani, che ha sostenuto che l’allontanamento degli animali poteva provocare loro sofferenza da abbandono. Secondo il giudice, infatti, è stato prevalente l’interesse degli altri condomini alla quiete della loro casa.  

Nessuna rilevanza, dunque, per la ipotetica sofferenza dei tre poveri cani sequestrati. Anzi, come hanno scritto i giudici della Cassazione: «la comunque non dimostrata e niente affatto pacifica e indiscutibile sofferenza dei cani derivante dall’allontanamento è priva di rilevanza rispetto alle esigenze umane, che sono tutelate dalle norme penali».  

Il sequestro, infatti, non provocherebbe alcuna sofferenza per i cani, «i quali non vengono nè uccisi, nè feriti nè maltrattati, ma soltanto trasferiti».  

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