E’ una storia a lieto fine quella di Milo, il pastore maremmano che era stato sequestrato alla sua famiglia e rinchiuso in canile dopo dudenunce da parte di un vicino di casa. L’amico a quattro zampe della famiglia Munter, di Roverè della Luna in provincia di Trento, tornerà a casa. Quando è solo questione di ore. “Abbaia in continuazione durante la notte”, aveva affermato l’uomo che aveva sporto denuncia. E così il 22 marzo, su disposizione di un tribunale, Milo era stato prelevato dalla sua casa per essere trasferito in un canile.

“Un animale domestico non è sequestrabile”

Immediato il ricorso dei proprietari, presentato dall’avvocata Cecilia Venturini di Riva del Garda, ora accolto dal tribunale del riesame, che ha firmato l’autorizzazione al dissequestro. A pesare sulla decisione è stata anche la petizione social firmata da 240mila persone per il rilascio del pastore maremmano. “Il tribunale non ha avuto problemi ad accettare il nostro ricorso – spiega a Repubblica l’avvocato Venturini – poiché abbiamo presentato prima di tutto argomentazioni di diritto, ricordando che esistono sentenze della Cassazione nelle quali è stato stabilito con chiarezza che un animale d’affezione non può essere considerato un bene sequestrabile”.

Cosa insegna la storia di Milo? Come evitare il sequestro del vostro cane

Il cane Sully cavalca un’onda durante l’ottava edizione del City Surf Dog a Huntington Beach in California (foto Afp) 

I vicini: “Non è vero che abbaiava”

Ma anche la mobilitazione sui social ha avuto un peso: “Abbiamo raccolto le testimonianze di molti vicini che contraddicono quanto affermato dal querelante – dice l’avvocata – Inoltre il responsabile del canile in cui è stato ospitato Milo ha rilasciato una dichiarazione con la quale certifica che in base alla sua esperienza il cane è un soggetto molto equilibrato, che non mostra comportamenti di disagio e abbaia soltanto se sollecitato”.
La famiglia Munter si è comunque impegnata formalmente a tenere il cane chiuso in casa durante la notte, per evitare qualsiasi tipo di disturbo. In attesa dei due processi si tratterà di far star zitti anche tutti i cani della zona.

Cosa si intende per “disturbo della quiete”

Milo non vive in un condominio, ma cosa accade per quegli animali che dividono il pianerottolo con altre famiglie? Secondo quanto riporta il sito della Federazione Italiana Diritti Animali Onlus, per quanto riguarda la convivenza tra animali e condomini, “gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l’abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza “tollerabili” è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane “può disturbare il vicino di casa”.

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 (Afp) 

Per allontanare l’animale serve un comune accordo tra condomini

Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali (o, per esempio, un esposto da parte di condomini che se ne lamentano), non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999).
Qualche abbaio occasionale NON fa testo (“Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di “disturbatori”, non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale “disturbo” anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati – e pagati – dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell’inquinamento acustico.

Attenzione però al chiasso notturno

Chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo diverse sentenze della Cassazione. Molto raramente si attua, però, un allontanamento dei cani e la legge è più propensa a multare i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa, si potrebbero avere dei problemi.  Ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò dimostrare che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po’ estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite quanto sia lesivo l’abbaiare dei cani.

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cane regge tablet a piccolo (foto da Youreporter) 

Le condizioni per sporgere denuncia:

Per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti, sarà necessario che tale rumore sia dimostrato e cioè:


  • CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l’art. 844 del c. civile (“Immissioni”), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sta violando nessuna legge, è stato un caso. E allo stesso modo, se il cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento
  • SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice (per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare). 

  • CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: E’ passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata – per es., da un medico), per es. “fa così tanto rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera”.

  • CERTIFICATO da un ente tecnico apposito

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