Lunedì, 26 Ottobre 2015 08:17

sacchi mangimeIl sistema ACA favorirà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi.
L’istituzione di un sistema informatico denominato ACA (sistema di assistenza e cooperazione amministrativa) è sancita con la Decisione 2015/1918 della Commissione Europea, pubbicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. La creazione di un sistema informatizzato di scambio informativo è prevista dall’articolo 35 del regolamento (CE) n. 882/2004. Si tratta di agevolare la comunicazione intracomunitaria, per consentire la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti quando i controlli ufficiali richiedono l’intervento in più di uno Stato membro. Ad esempio, per richiedere assistenza o inoltrare una notifica riguardo a un caso di non conformità transfrontaliero.

Le informazioni  scambiate possono includere i risultati di controlli ufficiali effettuati sugli operatori e sui locali e le merci sottoposti al loro controllo, nonché informazioni che consentono l’identificazione di tali operatori, locali o merci. L’accesso a tali informazioni è limitato a funzionari presso le autorità competenti, per verificare la conformità con la normativa in materia di mangimi o di alimenti o per farla rispettare.

Le restrizioni ai diritti di privacy degli interessati sono una misura necessaria per evitare interferenze con i compiti di controllo ufficiale delle autorità competenti e con la valutazione del rispetto della legislazione in materia di mangimi o alimenti. In particolare, i diritti degli interessati possono essere limitati durante il periodo in cui hanno luogo azioni di osservazione o sorveglianza discreta, poiché la loro concessione metterebbe a repentaglio o comprometterebbe lo scopo dei controlli ufficiali o delle indagini.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla chiusura della procedura di assistenza e cooperazione amministrativa, dopo il quale i dati personali saranno cancellati dal sistema ACA.

Non si tratterà di un sistema da implementare ex novo: il sistema ACA prevede il riutilizzo degli attuali sistemi di scambio di dati, per evitare inutili duplicazioni dei sistemi informatici. Pertanto, lo Stato membro che notifica informazioni al RASFF e a Traces non dovrà caricare le stesse informazioni nel sistema ACA. Di conseguenza, per razionalizzare il processo i sistemi RASFF e Traces saranno abilitati a fornire dati al sistema ACA.

Decisione (UE) 2015/1918 del 22 Ottobre 2015

Che istituisce il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (sistema ACA) a norma del regolamento (CE) n.882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita’ alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali –

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