Mercoledì, 03 Febbraio 2016 17:35

In base al decreto ministeriale 16 novembre 1993. i grossisti titolari dell’autorizzazione ministeriale ( a norma del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119) possono esercitare l’attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi dal momento in cui presentano domanda di estensione dell’attività al Ministero della Salute, e contestualmente inviino comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio e
all’assessorato regionale alla sanità.
Il Ministero della Salute provvede annualmente alla redazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un elenco completo contenente i nominativi dei grossisti autorizzati a svolgere tale attività.
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COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Elenco degli operatori che esercitano attivita’ di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi, autorizzati dal Ministero della salute, per l’anno 2015.