Mercoledì, 28 Ottobre 2015 11:40

agopuntura caneAdottato un testo unificato che riconosce l’agopuntura e la medicina omeopatica. Esercizio esclusivo del Medico Veterinario nel suo campo professionale.
La Commissione Igiene e Sanità del Senato ha adottato un  testo unificato che riunisce cinque progetti di legge per il riconoscimento delle medicine complementari, in particolare l’agopuntura e l’omeopatia.
Il testo- approntato dalla relatrice, la Senatrice Laura Bianconi– sarà il testo base per il prosieguo dell’iter, che prevede anche un passaggio in Commissione Bilancio per i profili finanziari.
Nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione il testo base riconosce il pluralismo scientifico, la libertà di scelta terapeutica del singolo, la libertà di cura “da parte dei medici e degli altri professionisti”  all’interno di un “rapporto consensuale ed informato con il paziente”.

Consenso informato– Il trattamento con l’agopuntura e con la medicina omeopatica è attivato previo consenso informato “esplicito ed attuale del paziente, prestato in modo libero e consapevole”. L’espressione del consenso informato è preceduta da “corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento”. Il consenso informato al trattamento può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Esercizio esclusivo e elenchi presso gli Ordini- La legge in esame è volta al riconoscimento dell’esercizio dell’agopuntura,  della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, esclusivamente da parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria, di laureati in veterinaria e di laureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino.
Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e gli ordini dei veterinari sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in agopuntura e medicina omeopatica, che siano in possesso di specifiche attestazioni.  Ai professionisti elencati è consentito definire pubblicamente la propria qualificazione professionale.

Commissione di valutazione– Per la valutazione dei titoli necessari all’iscrizione nei registri gli Ordini professionali provinciali istituiscono specifiche commissioni formate da esperti in agopuntura e in medicina omeopatica. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissione ordinistiche sono definite con atto di indirizzo della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Un membro designato FNOVI- E’ prevista l’istituzione presso il Ministero della Salute di due Commissioni permanenti: una per la disciplina dell’agopuntura e una per la medicina omeopatica. In ciascuna è prevista la presenza di un membro designato dalla Fnovi “per competenze curriculari specifiche”. I compiti delle Commissioni canno dalla vigilanza sulla corretta divulgazione delle tematiche sanitarie, alla promozione di studi e ricerche cliniche e terapeutiche, ai pareri sul riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti nei Paesi dell’Unione europea e nei Paesi terzi nell’ambito delle discipline complementari.
Lo Stato e le regioni possono individuare nuove discipline complementari, sulle quali sarà acquisito il parere delle suddette commissioni.

Formazione- Le università istituiscono master universitari o corsi di formazione triennali nelle discipline complementari potendo avvalersi di docenti iscritti agli albi professionali e in possesso dei requisiti o di enti pubblici e privati di formazione accreditati, compresi esperti stranieri di comprovata esperienza. Il percorso formativo dovrà prevedere almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50 per cento di tirocinio pratico

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