Lunedì, 07 Dicembre 2015 11:36

polli francesiIl sottotipo H5N1 rilevato in Francia  è la mutazione, in virus ad alta patogencità, di una forma meno patogena già rilevata nell’Unione.

Nei giorni scorsi, la  Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 (H5N1 e H5N2), in un’azienda, situata nel suo territorio, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. Le indagini di laboratorio – comprendenti il sequenziamento per un’ulteriore caratterizzazione del virus responsabile del primo focolaio- indicano che le caratteristiche genetiche del ceppo virale ad alta patogenicità H5N1 sono diverse da quelle del virus ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 apparso per la prima volta in Europa nel 2005.

Sembra piuttosto che il ceppo virale ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 rilevato in Francia recentemente sia una mutazione, in un virus ad alta patogenicità, di una forma meno patogena già rilevata nell’Unione. Pertanto, secondo la Commissione Europea, non risulta necessario applicare le stesse misure di protezione supplementari stabilite nella decisione 2006/415/CE della Commissione, che furono adottate specificatamente per il virus dell’influenza aviaria del sottotipo H5N1 ad alta patogenicità apparso per la prima volta in Europa nel 2005.

La Francia ha immediatamente adottato le necessarie misure prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza. La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Francia e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dagli allevamenti in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, la Commissione ha ritenuto necessario che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Francia fossero rapidamente definite a livello dell’Unione in collaborazione con lo Stato membro interessato. Ciò è avvenuto con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2239

Alle zone di protezione e sorveglianza della Francia nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE.

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