corte costituzionaleLa tutela degli iscritti alle casse di previdenza è garantita dall’articolo 38 della Costituzione. Illegittimo privilegiare esigenze di bilancio statale. La Corte Costituzionale- segnando un passaggio storico per il principio di autonomia delle Casse- ha sentenziato l’illegittimità dell’obbligo introdotto con la manovra finanziaria del Governo Monti, perché “la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti” all’Ente di “vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa, garantita dall’art. 38 della Costituzione”.
Inoltre l’articolo 3 della Costituzione “risulta violato per l’incongrua scelta di sacrificare l’interesse istituzionale” della Cassa “ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale”.

Una sentenza importante per la previdenza privata, perché, dichiara all’ANSA il presidente dell’Adepp (l’Associazione degli Enti, cui sono iscritti poco meno di un milione e mezzo di professionisti, ndr) Alberto Oliveti, “viene ribadita dai giudici finalmente la nostra autonomia gestionale, ai fini del perseguimento della finalità pubblica”.

Nel 2015, secondo dati Adepp, sono stati dati all’Erario “10 milioni 777.468 euro”. Adesso, riferisce il presidente della Cassa forense Nunzio Luciano, “possiamo chiedere il rimborso del pregresso versato”. Per il Presidente dell’ENPAV Gianni Mancuso è la “fine del prelievo forzoso” e non esclude di avviare iniziative di rimborso.

Il testo della sentenza 7/2017 della Corte Costituzionale

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