Venerdì, 31 Luglio 2015 13:14

MutuoIl decreto, attuando la Legge di Stabilità, compensa in parte l’aumento impositivo sui rendimenti finanziari delle casse dei professionisti.

Non solo investimenti in azioni, quote di società o obbligazioni di enti residenti in Italia, ma anche di società o enti residenti in uno stato membro dell’Ue o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo.

Questi i confini entro cui le casse di previdenza potranno scegliere di indirizzare gli investimenti che daranno loro la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 a parziale compensazione dell’aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione). E la conferma è arrivata ieri a tarda sera quando in G.U. n. 175 è stato pubblicato il decreto 19 giugno 2015 del ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità per usufruire dell’agevolazione fiscale.

La versione definitiva del decreto- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-  ha confermato, con qualche aggiunta, quanto previsto nelle bozze circolanti all’indomani dell’annuncio da parte del Mef del completamento del testo composto da sei articoli. Spazio quindi a investimenti mirati su turismo, cultura, ambiente, reti idriche, strade, porti, aeroporti, ferrovie, ospedali, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni ed energia. E nulla sarà lasciato al caso. Qualora, infatti, la somma dei bonus richiesti dagli enti fosse maggiore del plafond disponibile (80 milioni di euro annui a partire dal 2016), la torta sarà ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto. Se invece il budget risulterà capiente rispetto alle domande, tutti otterranno l’importo prenotato. (fonte)

Casse, credito d’imposta da reinvestire come dirà il MEF

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DECRETO 19 giugno 2015
Attuazione dell’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, concernente la determinazione di condizioni, termini e modalita’ di applicazione del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria, nonche’ delle forme di previdenza complementare ed individuazione delle attivita’ di carattere finanziario a medio e lungo termine nelle quali i medesimi soggetti devono effettuare i loro investimenti al fine di usufruire del credito. (15A05901) (GU Serie Generale n.175 del 30-7-2015)

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