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  • Il cane guida perde peli? La non vedente di Trieste rimane senza taxi – Il Piccolo

    Il cane guida perde peli? La non vedente di Trieste rimane senza taxi – Il Piccolo

    TRIESTE La padroncina si chiama Alessandra e Diana è la sua cagnolina, un labrador color miele. Sono inseparabili. E non solo per l’affetto che comunemente lega un proprietario al suo amico a quattrozampe. Alessandra è cieca dalla nascita e vive a stretto contatto con Diana che le fa da cane guida. Abita da sola in città, lavora alla Bnl di piazza Ponterosso, va a fare la spesa, e ogni tanto si concede qualche viaggio. Se riesce a condurre una vita simile a quella di una persona vedente è grazie al rapporto che ha instaurato col suo cane. È Diana che l’accompagna al lavoro e che resta con lei tutto il tempo in ufficio.Fin qui nulla di strano. Se non fosse per un problema. Alessandra a Trieste fatica a prendere un taxi perché Diana perde “troppo” pelo. «Amo viaggiare e altrove non ho mai avuto alcun problema. A Udine e Mestre mi fanno sedere sul sedile davanti così Diana può restare fra le mie gambe. Se perde il pelo, basta poi sbattere il tappetino a fine corsa».A Trieste invece un passaggio in taxi è diventata un’odissea. «I tassisti me lo dicono chiaramente: Diana perde troppi peli. E così ho cominciato a notare, da parte loro, una disponibilità sempre minore. Non faccio di tutta l’erba un fascio, molti restano gentili. Ma se una volta chiarivo fin dall’inizio che ho un cane guida, adesso, pur di ottenere una corsa, evito di dirlo. Mi conoscono, consideri che sono obbligata a usare il taxi anche tre-quattro volte al giorno, soprattutto in caso di maltempo, e sanno dove abito. Così ho cominciato a chiamare dando un indirizzo ogni volta leggermente diverso da quello di casa mia. Poi però noto che arrivano in ritardo. Richiamo il centralino, e cominciano le scuse. L’auto non si è messa in moto, il tassista non l’ha vista e adesso non può fare la retromarcia… In poche parole, quando si accorgono che ad averli chiamati sono io, tirano dritto. E io devo aspettare qualche magnanimo che venga a prendermi».Il caso è approdato dai vigili urbani. Il regolamento comunale infatti obbliga i tassisti a far salire i cani guida. «Abbiamo cercato di sensibilizzare i tassisti in merito. In qualche caso li abbiamo sanzionati, ma servono i testimoni, e la signora, non essendo vedente, non può certo fotografare la targa».La difesa. Dalla cooperativa Radio Taxi di Trieste si difendono. «Non è che questo cane perde peli, è che perde un tappeto di peli – così il presidente Davide Secoli-. L’auto diventa indecente e gli altri clienti si lamentano. La signora non è mai comunque rimasta in strada. Se c’èuna ventina di colleghi che si rifiuta di farla salire, se la prenda con loro, non con tutta la cooperativa. Siamo comunque pronti a trovarci con le forze dell’ordine per trovare una soluzione». Anche perché, forse, basterebbe dotarsi di un telo o di un aspirapolvere.

  • Affidamento cane: che succede con la separazione dei coniugi? – La Legge per Tutti

    Affidamento cane: che succede con la separazione dei coniugi? – La Legge per Tutti

    IL TRIBUNALE DI COMO

    IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

    a scioglimento della riserva che precede,

    vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai coniugi … e … in data … – 1 – 2016; osservato che:

    le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la assenza di prole, la mancanza di beni in comune e la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi), la gestione di un animale domestico della coppia (cane …) sotto il profilo sia economico sia relazionale;

    essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l’atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, talché la parte che si dolga di vizi del consenso circa gli accordi separativi può agire con la azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà dei coniugi; in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158 2 co. c.c. la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13);

    ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3 – 4 – del ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talché nulla quaestio circa il loro inserimento nella presente sede e conseguente omologa;

    quanto alle condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l’animale (paragrafo 5 e parte del 3), esse (ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale) di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l’animale (in via alternata) e la responsabilità sullo stesso; trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia (secondo la definizione di cui alla Convenzione di Strasburgo 13/11/1987 e alla legge R. Lombardia 20/7/2006), non v’è dubbio che dette questioni, al di là della impropria assimilazione alla relazione genitoriale sul piano lessicale, rivestano un particolare interesse per i coniugi, interesse che, nella materia negoziale, per risultare meritevole di tutela, non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale, siccome previsto dallo art. 1174 c.c.;

    come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ord. 2/3/2011 Trib. Milano), in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, (almeno sinora, ovvero de iure condito, essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, una estensione in tal senso dell’oggetto dei procedimenti di famiglia, come evincesi dal disegno di legge 3231 della XVI legislatura, che prevede di introdurre l’art. 455 ter c.c. “affido di animali familiari in caso di separazione dei coniugi” con previsione anche della audizione di esperti del comportamento animale);

    per contro nella presente sede, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione come sopra richiamati; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico.

    P.Q.M.

    Omologa le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi come da verbale ..- 1 – 2016. Si comunichi al competente ufficio di stato civile a cura della cancelleria.

    Così deciso in Como il 3 febbraio 2016.

    Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2016.

    TRIBUNALE ROMA SENTENZA 15 MARZO 2016 N. 5322

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL TRINUNALE OVILE DI ROMA

    QUINTA SEZIONE

    in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott. Antonio Fraioli, ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    a definizione del procedimento iscritto al n. 55750/2012 del R.G. e vertente

    TRA

    (…), elett. dom.ta in Roma in via (…) presso lo studio degli avv.ti Pa.Fi. e Gi.Fi., che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione,

    attrice –

    (…), elett. dom.to in Roma, in via (…), presso lo studio degli avv.ti Ma.Bi., Lu.Go. ed Em.Re., che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in cancelleria il 25.05.2015,

    – convenuto –

    RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

    Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 7.08.2012, l’attrice, premesso che:) – ha adottato un cane di nome (…), iscritto a suo nome all’anagrafe canina con regolare microchip, raccogliendolo dalla strada nel corso della propria relazione di convivenza con il sig. (…) – a seguito dell’interruzione della convivenza e della relazione sentimentale con il (…), ha portato con se il cane nella sua nuova residenza;) – il (…) ha continuato a vedere il cane, su sua concessione, per alcune ore al giorno;)- il giorno 16 dicembre 2011, ha acconsentito alla richiesta dei (…) di tenere con se il cane, nella propria casa di campagna, per il fine settimana) – da quella data, però, il (…) non le ha più riconsegnato il cane impedendole anche di vederlo; ha convenuto in giudizio in convenuto per ivi sentir ordinare allo stesso la restituzione in suo favore del cane (…) illegittimamente detenuto, nonché per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni da lei subiti dalla sottrazione del proprio cane, quantificati in Euro 15.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta in base alle emergenze processuali o anche in via equitativa dal giudicante. Con vittoria di spese. Si è costituto in giudizio ritualmente e tempestivamente il Sig. (…), eccependo che )- si è sempre occupato del cane, rinvenuto nei pressi della sua abitazione nel 2006, durante la sua convivenza con l’attrice, facendolo sottoporre alle necessarie cure e controlli sanitari; il microchip fu posto a nome dell’attrice perché, a differenza di lui, aveva la residenza in Roma, e, comunque, l’intestazione del microchip, non attribuisce il diritto di proprietà dell’animale, tantomeno all’interno di una famiglia o nei rapporti tra coniugi;) – terminata la relazione e la convivenza, il cane, a differenza da quanto sostenuto dall’attrice, è rimasto sempre presso di lui;) – il diritto in evoluzione ed alcune pronunce giurisprudenziali, in caso di separazione tra coniugi, relativamente all’assegnazione ad uno di essi di animali conviventi con la coppia, sono orientate a ritenere che unico principio da seguire nell’affidamento sia quello di tener conto esclusivamente del benessere dell’animale. Concludeva, quindi, il convenuto in via principale, per il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, per sentir accertare e dichiarare, oltre alla titolarità di fatto anche quella formale del cane; in via subordinata e riconvenzionale, per il rimborso delle spese sostenute per il cane nella misura di Euro 15.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese. Nel corso dell’istruttoria, sono stati espletati interrogatorio formale dell’attrice e del convenuto, prova per testi, e C.T.U. su un documento prodotto da parte attrice. All’udienza del 25.05.2015, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

    Nel nostro ordinamento manca una nonna di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi. Come spesso accada il legislatore è in ritardo rispetto al mutamento del costume e delle problematiche sociali (basti pensare che solo nel 2012 ha equiparato completamente lo status di figlio naturale a quello legittimo e che il riconoscimento giuridico dell’unione tra persone dello stesso sesso è attualmente causa di un’acerrima battaglia politica). Sempre più frequenti, infatti, i casi in cui coniugi o, comunque, persone che in regime di convivenza hanno posseduto un animale domestico, si rivolgono al giudice, costretto a creare un principio giuridico, per il suo affidamento. Due le pronunce più significative sul punto: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l’altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento. I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori. L’interesse privilegiato dalle due pronunce, a prescindere dalle differenti statuizioni, legate al caso specifico esaminato, è stato esclusivamente quello materiale – spirituale – affettivo dell’animale. Questo giudice ritiene di dover aderire a tale orientamento che, del resto, non fa che anticipare l’auspicabile approvazione ed entrata in vigore di una proposta di legge che “giace” in parlamento da molti anni, con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile, l’art. 455 – ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) che recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”. E, nel caso di specie, considera che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse raateriale – spirituale – affettivo dell’animale, contemperandolo, peraltro, con l’interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l’affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento(cibo, cure, ecc.). Dall’istruttoria espletata, è emerso, infatti, che il cane ha convissuto per tre anni con le parti nello stesso appartamento; – dopo la fine della relazione e la materiale separazione, dai punto di vista abitativo, delle stesse parti, il cane ha continuato a vedere e stare, alternativamente, sia con l’una che con l’atra, sino al 2012 (testi escussi). E certamente, dal punto di vista dei cane, non rileva assolutamente se sia stato l’uno a concedere all’atro questo “favore” o viceversa (a secondo che si voglia prestar fede ai testi di parte attrice o a quelli di parte convenuta); – entrambe le parti si sono occupate, sia in regime di convivenza che successivamente, delle cure necessarie per l’animale (documentazione prodotta). E’ indubbio, quindi, che il cane si sia affezionato ad entrambe, le abbia identificate entrambe come i suoi “padroni”, termine poco piacevole, è si sia abituato, per circa tre anni, a vivere, a periodi alterni, con una solo di loro, in abitazioni e luoghi diversi, condividendo abitudini di vita diverse. Né, a fronte di tutto ciò, può assumere rilevanza la circostanza che da circa tre anni, l’animale non vede l’attrice, data la ben nota memoria affettiva dei cani: tre anni non possono cancellare circa sei anni di cure elargitile dall’attrice e di affetto reciproco che certamente li ha legati. Si ritiene, peraltro, che l’affidamento condiviso sia applicabile anche se le parti non erano sposate, a differenza delle fattispecie decise dalle pronunce giurisprudenziali richiamate .La proposta di legge indicata, infatti, estende la competenza del Tribunale a decidere dell’affido dell’animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e l’orientamento giurisprudenziale, anche se con il suo solito ritardo, finalmente tende sempre più ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio. Ma, ciò che più rileva, è che dal punto di vista del cane, che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori. Non appaiono accoglibili, per le determinazioni cui si è giunti, né la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attrice, rimasta peraltro non provata, né quella proposta dal convenuto, in via riconvenzionale. Si ritiene che il comportamento del convenuto, che ha impedito all’attrice di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un’azione giudiziaria, comporti la condanna alle spese tutte del giudizio.

    P.Q.M.

    Il G.O.T., ogni altra richiesta respinta, dispone l’affido condiviso del cane (…) ad entrambe le parti, che dovranno prendersi congiuntamente cura dell’animale, provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere); dispone che lo stesso stia sei mesi l’anno con l’una sei mesi con l’altra, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con se, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa; stabilisce che, per i primi sei Mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, il cane stia con la parte attrice; condanna il convenuto alle spese tutte del giudizio, comprese quelle di assistenza e difesa, da corrispondere alla parte attrice nella misura di Euro 214,00 per spese in senso stretto in Euro 4.835,00, oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. a c.p.a. come per legge, per onorari di avvocato.

    Così deciso in Roma il 12 marzo 2016.

  • Vendita di cani in nero: ai cuccioli viene tinto il pelo – TGCOM

    Vendita di cani in nero: ai cuccioli viene tinto il pelo – TGCOM

    Vendita di cani in nero: ai cuccioli viene tinto il pelo – Tgcom24FOTO24VIDEO24ComingSoon.itDonnelogo mastergameGraziaMeteo.itPeoplesportmediaset_negativesportmediaset_positiveTGCOM24meteo.it

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    17 gennaio 201812:51

    L’inviato di Striscia la Notizia incontra il “coloratore” di animali

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  • Malattie Tartarughe trasmissibili all'Uomo – Esauriente.it (Blog)

    Malattie Tartarughe trasmissibili all'Uomo – Esauriente.it (Blog)

    Quando si decide di acquistare un animale che si discosta dalla solita presenza di un cane o di un gatto domestico ci si domanda spesso se, in qualche modo nell’eventualità di una malattia, possano effettivamente essere riscontrati contagi ai danni dell’organismo umano.

    La stessa situazione varia significativamente in presenza degli animali domestici in quanto soggetti ai vaccini disposti per legge e ai controlli periodici presso gli studi veterinari. Tuttavia, animali quali le tartarughe di terra e le tartarughe di acqua, sono ad oggi definite come “animali domestici” in correlazione alla diffusa presenza degli stessi all’interno delle abitazioni private.

    I rettili come le tartarughe entrano odiernamente in contatto con l’uomo molto più frequentemente di un tempo, trascinando con sé l’eventualità di contrarre alcune delle malattie più frequenti caratteristiche della specie. E’ proprio su tale tema che molto spesso si soffermano i dubbi dei proprietari di tartarughe, un quesito che cercheremo di approfondire all’intero di questo nuovo articolo.

    Le tartarughe possono effettivamente trasmettere una serie di malattie agli uomini? E se si, in quale modo proteggersi per evitare un contagio?

    Malattie Tartarughe trasmissibili all’Uomo: tutto quello che occorre sapere

    Le tartarughe fanno parte del mondo animale, nello specifico al genere dei rettili, sia che si tratti di specie d’acqua oppure di terra. Come il resto dei rettili questi animali sono quindi soggetti al contatto con diversi batteri, un rischio maggiormente diffuso per le tartarughe libere allo stato naturale.

    Le tartarughe d’acqua risultano generalmente più “pericolose” per l’uomo, con la possibilità di una trasmissione a livello dei batteri della salmonella o salmonellosi. Tale rischio di contrarre una malattia dalle tartarughe domestiche può essere facilmente arginato prestando attenzione alle corrette norme di igiene.

    Ogni volta in cui si entra in contatto con la tartaruga, oppure in seguito al momento della pulizia della vasca dove è contenuta, ci si dovrà ricordare di procedere ad un lavaggio delle mani al fine di arginare ogni possibile rischio di contagio. Lo stesso discorso varrà anche in presenza delle tartarughe di terra e per la pulizia del terrario.

    Quando si entra in contatto con il terrario oppure la vasca delle tartarughe per procedere alla pulizia e ad una corretta igiene dell’acqua si troveranno anche le feci depositate sul fondo. In presenza di salmonella sarà sufficiente toccare a mani nude le stesse senza procedere alla successiva pulizia per contrarre il rischio di un’infezione.

    Tuttavia, anche nel caso di una trasmissione del batterio della salmonella, lo stato di salute nell’uomo risulta ad oggi del tutto curabile tramite terapie farmacologiche. Tra i sintomi che potrebbero evidenziarsi in presenza della mancanza di una corretta igiene si trovano: dolori addominali, dissenteria, vomito, stati febbricitanti.

    Tale corredo sintomatico dovrà essere sottoposto all’intervento del proprio medico di base al fine di stabilire se si tratti effettivamente di salmonella contratta dalla propria tartaruga o durante il lavaggio del terrario o vasca.

    Un maggiore controllo dovrà essere praticato sui bambini in presenza di tartarughe sui quali i sintomi di un contagio potrebbero rivelarsi maggiormente rischiosi. La sola igiene provvederà in questo caso ad azzerare ogni rischio, ricordandosi di lavare le mani ad ogni contatto con il rettile e il suo habitat.

    In alternativa si potrà optare per l’utilizzo di appositi guanti durante la pulizia della vasca o del terrario, ricordandosi tuttavia di procedere ad un lavaggio delle mani in seguito per una maggiore sicurezza.

  • REDAZIONE DIFFUSA: Cane smarrito, vaga per Madonna dell … – Ravennanotizie.it

    REDAZIONE DIFFUSA: Cane smarrito, vaga per Madonna dell … – Ravennanotizie.it

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  • La Dickin medal assegnata postuma a Chips, cane Usa eroe dello … – Il Sole 24 Ore

    La Dickin medal assegnata postuma a Chips, cane Usa eroe dello … – Il Sole 24 Ore

    Chips, un cane militare dell’esercito Usa, settantacinque anni fa ha attaccato una postazione di mitragliatrici azzannando alla gola un nemico, disarmandolo e neutralizzando l’arma, rendendo possibile lo sbarco dei soldati alleati in Sicilia nel 1943. Per questo ha preso una medaglia. Oggi. L’onoreficenza postuma assegnata all’eroico quattrozampe, incrocio tra un pastore tedesco e un husky, è la Dickin Medal, la massima possibile per un animale. Il riconoscimento avviene così in ritardo perchè all’epoca premi di questo tipo non si potevano assegnare agli animali nell’esercito Usa, nonostante Chips durante la carriera militare abbia incontrato, per ragioni di servizio e per merito, sia Winston Churchill che Franklin D. Roosevelt e, nella foto in fondo, sia di fronte al generale dell’Us Army Dwight Eisenhower. “Ci sono voluti più di sette decenni per prendere il suo posto nei libri di storia come uno dei cani più eroici dell’esercito americano”, ha detto Jan McLoughlin, direttore generale della PDSA, l’organizzazione caritatevole veterinaria britannica che assegna la medaglia. Ritirata lunedì dal 76enne John Wren di Southold, New York, il cui padre donò Chips allo sforzo bellico nel 1942, nella foto sotto. Chips dopo la guerra, nonostante qualche bruciatura al pelo dovuta alla battaglia, tornò dai suoi proprietari a Pleasantville, New York. La Dickin Medal dal 1943 a oggi è stata assegnata a 33 cani, 32 piccioni viaggiatori, quattro cavalli e un gatto.

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  • Contento come un cane in chiesa – OnTuscia.it

    Contento come un cane in chiesa – OnTuscia.it

    VITERBO – Qualche tempo fa, un conoscente mi chiese se avessi mai visto un cane partecipare ad una Messa e se soprattutto ci fosse la possibilità di averli con se durante la celebrazione.

    Ad essere del tutto sincero non sono proprio quel che si suol dire un assiduo frequentatore, ma, sulla falsa riga del famoso detto popolare “stai come un cane in chiesa”, mi sono sempre astenuto dall’incitare le persone a condurlo nei sacri luoghi. Nel mio libro “L’anima del Cane” dedico, chiaramente, un ampio spazio al rapporto chiesa- animali, ma, mio malgrado, alla fine del capitolo, il lettore resterà “tra color che son sospesi” data la vasta confusione che aleggia intorno al contrastato rapporto. In cuor mio, ritengo che il cane, gatto, coniglio, furetto etc etc all’infinito, in quanto creature di Dio abbiano pienamente il diritto sacrosanto di accedere nella sua casa, in quanto cittadino, mi rendo conto che la discriminazione imperante è a dir poco vergognosa.

    La diatriba, ad onor del vero, fin dai tempi remoti, fu affidata a molti papi, che, facendo spallucce, hanno glissato indecorosamente l’argomento, ma la cosa non ha mai mancato di sollevare elevati polveroni e scontenti in un mondo animalista sempre più crescente. Paolo VI, tentò goffamente di scindere il cane da compagnia da quello di servizio, ossia cani guida o terapeutici, ma la cosa non ebbe altro risultato che quello di infuocare ancor più gli animi.

    Nel verificare alcune norme nelle diocesi degli Stati Uniti, ho riscontrato un assoluta mancanza di proibizioni verso gli animali in chiesa ed, in moltissimi casi, i parroci, o pastori, accettano di buon grado persino l’abbaiare, definendolo il più delle volte “un segnale di Dio”. Stessa procedura, più o meno, si riscontra tra le diocesi nel Regno Unito e in Australia.

    Ora vi prego di non considerarmi un eretico da rogo, ma il beneamato motto degli animalisti che puntualmente con fierezza sfoggiamo ai negozianti che si oppongono alla presenza dei cani, ossia “se non entra lui non entra neanche il mio portafogli”, dovrebbe doverosamente essere applicato anche nei luoghi di culto, inspiegabilmente vietati ai nostri migliori amici, nonché creature divine e forse, permettetemelo, assai più meritevoli di essere accolti tra le braccia del divino, in luogo di buona parte degli esseri umani.

    Vorrei concludere citando una mia personale conversazione con un pastore cattolico che incontrai al di fuori di una immensa chiesa nel centro della città americana di Hartford nello stato del Connecticut, che ogni domenica accoglieva i cani al loro ingresso in chiesa benedicendoli in latino; non potei fare a meno di fermarmi e chiedergli il perchè del suo comportamento totalmente in difformità rispetto a quello usato nel nostro paese, e lui pacifico mi rispose con un filo di voce passandomi una mano sulla spalla : “see sir, we are Christians and we depend on Rome, but unlike many, in the United States we are used to interpreting the doctrines that are reported to us only in a better way” – (vede signore, noi siamo cristiani e dipendiamo da Roma, ma al contrario di molti, negli stati uniti siamo soliti interpretare solo in modo migliore le dottrine che ci vengono riportate).

    Leonardo De Angeli

  • Nella piazza del comune – Cani a Savona, la storia di Arturo: il … – Il Secolo XIX

    Nella piazza del comune – Cani a Savona, la storia di Arturo: il … – Il Secolo XIX

    Arturo, il cane del bar Haiti multato dai vigili tre volte

    Arturo, il cane del bar Haiti multato dai vigili tre volte

    Savona – Arturo, un golden retriver di sei anni, non si scompone al via vai di clienti del bar: scuote il suo muso umido se qualcuno, senza volere, lo urta o lo accarezza e poi ritorna a dormire. Ignaro di avere causato già tre multe al suo padrone, Marco Casarino, titolare del bar Haiti di piazza Sisto IV.

    L’ultima, che va dai 50 ai 500 euro (si deciderà in base alla gravità), è stata notificata al padrone del cane, nel suo locale in piazza del Comune, proprio ieri, dalla polizia municipale e fa riferimento a un episodio accaduto lo scorso 13 dicembre, il giorno della Fiera di Santa Lucia, quando la città è chiusa al traffico e letteralmente invasa dalle bancarelle della festa.

    «Ore 10.15, davanti al bar Haiti, si trova incustodito e privo di guinzaglio il cane del signor Casarino», si legge nel testo della multa, in violazione dell’articolo 27 del Regolamento della Convivenza civile e Carta etica. Stesse motivazioni, che compaiono nelle altre due sanzioni precedenti: cane senza guinzaglio, pur se davanti al bar.

    Il verbale, il terzo, ha mandato su tutte le furie Casarino che è esploso: «Ma con tutti i problemi che ha la nostra città, a partire dalla sporcizia e dalla scarsa sicurezza che coinvolgono anche la centralissima piazza del Comune, possibile che il problema dei vigili sia Arturo? Il mio cane non si allontana dall’area del dehor e dal locale e, per la maggior parte del tempo, sta sdraiato sullo zerbino, all’ingresso. Per il resto della mattinata è con una dog sitter, mentre al pomeriggio sta in casa». Arturo è diventato la mascotte dell’Haiti ed è il primo a riconoscere i clienti affezionati, prediligendo quelli che regalano a lui il biscottino che accompagna il caffè.

    «Le regole esistono e vanno rispettate – la risposta del comandante della polizia municipale, Igor Aloi-. La discrezionalità e il cosiddetto buon senso hanno valore limitato: il nostro dovere è far rispettare una regola che, in questo caso, riguarda i cani, che vanno tenuti al guinzaglio, nel rispetto di tutti. Nessun accanimento: solo il nostro lavoro».

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  • Cani a Savona, la storia di Arturo: il golden multato tre volte perché … – Il Secolo XIX

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    Arturo, il cane del bar Haiti multato dai vigili tre volte

    Arturo, il cane del bar Haiti multato dai vigili tre volte

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    Savona – Arturo, un golden retriver di sei anni, non si scompone al via vai di clienti del bar: scuote il suo muso umido se qualcuno, senza volere, lo urta o lo accarezza e poi ritorna a dormire. Ignaro di avere causato già tre multe al suo padrone, Marco Casarino, titolare del bar Haiti di piazza Sisto IV.

    L’ultima, che va dai 50 ai 500 euro (si deciderà in base alla gravità), è stata notificata al padrone del cane, nel suo locale in piazza del Comune, proprio ieri, dalla polizia municipale e fa riferimento a un episodio accaduto lo scorso 13 dicembre, il giorno della Fiera di Santa Lucia, quando la città è chiusa al traffico e letteralmente invasa dalle bancarelle della festa.

    «Ore 10.15, davanti al bar Haiti, si trova incustodito e privo di guinzaglio il cane del signor Casarino», si legge nel testo della multa, in violazione dell’articolo 27 del Regolamento della Convivenza civile e Carta etica. Stesse motivazioni, che compaiono nelle altre due sanzioni precedenti: cane senza guinzaglio, pur se davanti al bar.

    Il verbale, il terzo, ha mandato su tutte le furie Casarino che è esploso: «Ma con tutti i problemi che ha la nostra città, a partire dalla sporcizia e dalla scarsa sicurezza che coinvolgono anche la centralissima piazza del Comune, possibile che il problema dei vigili sia Arturo? Il mio cane non si allontana dall’area del dehor e dal locale e, per la maggior parte del tempo, sta sdraiato sullo zerbino, all’ingresso. Per il resto della mattinata è con una dog sitter, mentre al pomeriggio sta in casa». Arturo è diventato la mascotte dell’Haiti ed è il primo a riconoscere i clienti affezionati, prediligendo quelli che regalano a lui il biscottino che accompagna il caffè.

    «Le regole esistono e vanno rispettate – la risposta del comandante della polizia municipale, Igor Aloi-. La discrezionalità e il cosiddetto buon senso hanno valore limitato: il nostro dovere è far rispettare una regola che, in questo caso, riguarda i cani, che vanno tenuti al guinzaglio, nel rispetto di tutti. Nessun accanimento: solo il nostro lavoro».

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  • Cane viene salvato da un incendio, le cure vengono pagate dagli … – La Stampa

    Cane viene salvato da un incendio, le cure vengono pagate dagli … – La Stampa

    Unamiglia del Nortfolk ha perso quasi tutto in un incendio. Tutto tranne la loro amata cagnolina che è sopravvissuta alla furia delle fiamme, anche se a caro prezzo: Bella, questo il suo nome, ha riportato gravi ustioni su molte parti del corpo. 

    Quando la storia di questo cane si è diffuso fra le persone della comunità locale, in molti hanno voluto dare il loro contributo: «Le sue ustioni non erano evidenti quando è stato portato qui da noi, ma poi abbiamo riscontrato ustioni di secondo e terzo grado soprattutto sul lato destro del corpo – ha detto la dottoressa Kimberly Key al ‘Bay Beach Veterinary Hospital -. Ha bisogno di cure quotidiane. Per fortuna è una cagnolina dolcissima e buonissima e sopporta tutto fidandosi dei veterinari». 

    Per curare Bella serve tempo e denaro. I veterinari sapevano che la sua proprietaria non aveva abbastanza soldi per sostenere i costi delle cure necessarie. Ed è in quel momento che la gente del posto ha messo mano al portafoglio e in pochissimo tempo le donazioni raccolte sono state sufficienti per coprire i costi. 

    Il cane salvato era stato colpito anche da un’ulcera agli occhi, che però ora non desta affatto preoccupazioni. Le prossime due settimane saranno decisive per veder gli effetti della terapia: Bella dovrà superare molte difficoltà, ma potrà farlo con il supporto di tutte le persone che le vogliono bene. 

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