IL TRIBUNALE DI COMO

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

a scioglimento della riserva che precede,

vista la istanza di omologa del verbale di separazione personale per mutuo consenso redatto dai coniugi … e … in data … – 1 – 2016; osservato che:

le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la assenza di prole, la mancanza di beni in comune e la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi), la gestione di un animale domestico della coppia (cane …) sotto il profilo sia economico sia relazionale;

essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l’atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, talché la parte che si dolga di vizi del consenso circa gli accordi separativi può agire con la azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà dei coniugi; in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, di compiere ex art. 158 2 co. c.c. la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13);

ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3 – 4 – del ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, né contrastano con alcuna norma cogente, talché nulla quaestio circa il loro inserimento nella presente sede e conseguente omologa;

quanto alle condizioni relative agli altri aspetti del rapporto con l’animale (paragrafo 5 e parte del 3), esse (ricalcando impropriamente sul piano terminologico le clausole generalmente adottate in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori, il che a questo giudice pare una caduta di stile sul piano culturale) di fatto si preoccupano di assicurare a ciascuno dei comproprietari la frequentazione con l’animale (in via alternata) e la responsabilità sullo stesso; trattandosi di animale di affezione e/o di compagnia (secondo la definizione di cui alla Convenzione di Strasburgo 13/11/1987 e alla legge R. Lombardia 20/7/2006), non v’è dubbio che dette questioni, al di là della impropria assimilazione alla relazione genitoriale sul piano lessicale, rivestano un particolare interesse per i coniugi, interesse che, nella materia negoziale, per risultare meritevole di tutela, non si esaurisce nella sola sfera patrimoniale, siccome previsto dallo art. 1174 c.c.;

come già ritenuto dalla giurisprudenza di merito (ord. 2/3/2011 Trib. Milano), in caso di contrasto tra le parti il giudice della separazione non è tenuto ad occuparsi della assegnazione degli animali di affezione all’uno o all’altro dei coniugi, né della loro relazione con gli stessi, (almeno sinora, ovvero de iure condito, essendo pur sempre possibile in via de iure condendo, data la fantasia del legislatore, una estensione in tal senso dell’oggetto dei procedimenti di famiglia, come evincesi dal disegno di legge 3231 della XVI legislatura, che prevede di introdurre l’art. 455 ter c.c. “affido di animali familiari in caso di separazione dei coniugi” con previsione anche della audizione di esperti del comportamento animale);

per contro nella presente sede, in presenza di accordi liberamente assunti dai coniugi, non vi è luogo a provvedere circa il merito di dette questioni ma solo a verificare la sussistenza dei presupposti della omologazione come sopra richiamati; a tal fine, pur invitandosi le parti, per il futuro (per es. in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione) a regolare altrimenti, ovvero con impegni stragiudiziali, le sorti del loro animale domestico, devesi rilevare che i presenti accordi, anche nella parte in cui concernono interessi a contenuto non economico, non urtano con alcuna norma cogente, né con principi di ordine pubblico.

P.Q.M.

Omologa le condizioni di separazione consensuale tra i coniugi come da verbale ..- 1 – 2016. Si comunichi al competente ufficio di stato civile a cura della cancelleria.

Così deciso in Como il 3 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2016.

TRIBUNALE ROMA SENTENZA 15 MARZO 2016 N. 5322

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRINUNALE OVILE DI ROMA

QUINTA SEZIONE

in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott. Antonio Fraioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

a definizione del procedimento iscritto al n. 55750/2012 del R.G. e vertente

TRA

(…), elett. dom.ta in Roma in via (…) presso lo studio degli avv.ti Pa.Fi. e Gi.Fi., che la rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione,

attrice –

(…), elett. dom.to in Roma, in via (…), presso lo studio degli avv.ti Ma.Bi., Lu.Go. ed Em.Re., che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in cancelleria il 25.05.2015,

– convenuto –

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 7.08.2012, l’attrice, premesso che:) – ha adottato un cane di nome (…), iscritto a suo nome all’anagrafe canina con regolare microchip, raccogliendolo dalla strada nel corso della propria relazione di convivenza con il sig. (…) – a seguito dell’interruzione della convivenza e della relazione sentimentale con il (…), ha portato con se il cane nella sua nuova residenza;) – il (…) ha continuato a vedere il cane, su sua concessione, per alcune ore al giorno;)- il giorno 16 dicembre 2011, ha acconsentito alla richiesta dei (…) di tenere con se il cane, nella propria casa di campagna, per il fine settimana) – da quella data, però, il (…) non le ha più riconsegnato il cane impedendole anche di vederlo; ha convenuto in giudizio in convenuto per ivi sentir ordinare allo stesso la restituzione in suo favore del cane (…) illegittimamente detenuto, nonché per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni da lei subiti dalla sottrazione del proprio cane, quantificati in Euro 15.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta in base alle emergenze processuali o anche in via equitativa dal giudicante. Con vittoria di spese. Si è costituto in giudizio ritualmente e tempestivamente il Sig. (…), eccependo che )- si è sempre occupato del cane, rinvenuto nei pressi della sua abitazione nel 2006, durante la sua convivenza con l’attrice, facendolo sottoporre alle necessarie cure e controlli sanitari; il microchip fu posto a nome dell’attrice perché, a differenza di lui, aveva la residenza in Roma, e, comunque, l’intestazione del microchip, non attribuisce il diritto di proprietà dell’animale, tantomeno all’interno di una famiglia o nei rapporti tra coniugi;) – terminata la relazione e la convivenza, il cane, a differenza da quanto sostenuto dall’attrice, è rimasto sempre presso di lui;) – il diritto in evoluzione ed alcune pronunce giurisprudenziali, in caso di separazione tra coniugi, relativamente all’assegnazione ad uno di essi di animali conviventi con la coppia, sono orientate a ritenere che unico principio da seguire nell’affidamento sia quello di tener conto esclusivamente del benessere dell’animale. Concludeva, quindi, il convenuto in via principale, per il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, per sentir accertare e dichiarare, oltre alla titolarità di fatto anche quella formale del cane; in via subordinata e riconvenzionale, per il rimborso delle spese sostenute per il cane nella misura di Euro 15.000,00 od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese. Nel corso dell’istruttoria, sono stati espletati interrogatorio formale dell’attrice e del convenuto, prova per testi, e C.T.U. su un documento prodotto da parte attrice. All’udienza del 25.05.2015, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

Nel nostro ordinamento manca una nonna di riferimento che disciplini l’affidamento di un animale domestico in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi. Come spesso accada il legislatore è in ritardo rispetto al mutamento del costume e delle problematiche sociali (basti pensare che solo nel 2012 ha equiparato completamente lo status di figlio naturale a quello legittimo e che il riconoscimento giuridico dell’unione tra persone dello stesso sesso è attualmente causa di un’acerrima battaglia politica). Sempre più frequenti, infatti, i casi in cui coniugi o, comunque, persone che in regime di convivenza hanno posseduto un animale domestico, si rivolgono al giudice, costretto a creare un principio giuridico, per il suo affidamento. Due le pronunce più significative sul punto: una, del Tribunale di Foggia che, in una causa di separazione, ha affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all’altro il diritto di visita per alcune ore determinate nel corso della giornata; l’altra, del Tribunale di Cremona che, sempre in una causa di separazione, ha disposto l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento. I due Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, hanno applicato, per analogia, la disciplina riservata ai figli minori. L’interesse privilegiato dalle due pronunce, a prescindere dalle differenti statuizioni, legate al caso specifico esaminato, è stato esclusivamente quello materiale – spirituale – affettivo dell’animale. Questo giudice ritiene di dover aderire a tale orientamento che, del resto, non fa che anticipare l’auspicabile approvazione ed entrata in vigore di una proposta di legge che “giace” in parlamento da molti anni, con cui si vorrebbe introdurre nel codice civile, l’art. 455 – ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) che recita: “In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantire il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”. E, nel caso di specie, considera che il regime giuridico in grado di tutelare l’interesse raateriale – spirituale – affettivo dell’animale, contemperandolo, peraltro, con l’interesse affettivo sia di parte attrice che di parte convenuta, sia l’affido condiviso con divisione al 50% delle spese per il suo mantenimento(cibo, cure, ecc.). Dall’istruttoria espletata, è emerso, infatti, che il cane ha convissuto per tre anni con le parti nello stesso appartamento; – dopo la fine della relazione e la materiale separazione, dai punto di vista abitativo, delle stesse parti, il cane ha continuato a vedere e stare, alternativamente, sia con l’una che con l’atra, sino al 2012 (testi escussi). E certamente, dal punto di vista dei cane, non rileva assolutamente se sia stato l’uno a concedere all’atro questo “favore” o viceversa (a secondo che si voglia prestar fede ai testi di parte attrice o a quelli di parte convenuta); – entrambe le parti si sono occupate, sia in regime di convivenza che successivamente, delle cure necessarie per l’animale (documentazione prodotta). E’ indubbio, quindi, che il cane si sia affezionato ad entrambe, le abbia identificate entrambe come i suoi “padroni”, termine poco piacevole, è si sia abituato, per circa tre anni, a vivere, a periodi alterni, con una solo di loro, in abitazioni e luoghi diversi, condividendo abitudini di vita diverse. Né, a fronte di tutto ciò, può assumere rilevanza la circostanza che da circa tre anni, l’animale non vede l’attrice, data la ben nota memoria affettiva dei cani: tre anni non possono cancellare circa sei anni di cure elargitile dall’attrice e di affetto reciproco che certamente li ha legati. Si ritiene, peraltro, che l’affidamento condiviso sia applicabile anche se le parti non erano sposate, a differenza delle fattispecie decise dalle pronunce giurisprudenziali richiamate .La proposta di legge indicata, infatti, estende la competenza del Tribunale a decidere dell’affido dell’animale anche alla cessazione della convivenza more uxorio e l’orientamento giurisprudenziale, anche se con il suo solito ritardo, finalmente tende sempre più ad equiparare la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio. Ma, ciò che più rileva, è che dal punto di vista del cane, che è l’unico che conta ai fini della tutela del suo interesse, non ha assolutamente alcuna importanza che le parti siano state sposate o meno: il suo legame ed il suo affetto per entrambe prescinde assolutamente dal regime giuridico che le legava, neanche percepibile, così come, del resto, è anche per i bambini, che pure la differenza percepiscono, nei confronti dei genitori. Non appaiono accoglibili, per le determinazioni cui si è giunti, né la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attrice, rimasta peraltro non provata, né quella proposta dal convenuto, in via riconvenzionale. Si ritiene che il comportamento del convenuto, che ha impedito all’attrice di vedere il cane in questi ultimi anni, privandola di un affetto fortemente percepito, e privandone lo stesso cane, tanto da costringerla ad un’azione giudiziaria, comporti la condanna alle spese tutte del giudizio.

P.Q.M.

Il G.O.T., ogni altra richiesta respinta, dispone l’affido condiviso del cane (…) ad entrambe le parti, che dovranno prendersi congiuntamente cura dell’animale, provvedendo nella misura del 50% ciascuno alle spese per il suo mantenimento (cure mediche, cibo e quanto altro eventualmente necessario al suo benessere); dispone che lo stesso stia sei mesi l’anno con l’una sei mesi con l’altra, con facoltà per la parte che nei sei mesi non lo avrà con se, di vederlo e tenerlo due giorni la settimana, anche continuativi, notte compresa; stabilisce che, per i primi sei Mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, il cane stia con la parte attrice; condanna il convenuto alle spese tutte del giudizio, comprese quelle di assistenza e difesa, da corrispondere alla parte attrice nella misura di Euro 214,00 per spese in senso stretto in Euro 4.835,00, oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. a c.p.a. come per legge, per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma il 12 marzo 2016.

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