Legittima l’ordinanza del Comune di Sestri Levante (Genova) con cui si vietava ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, di poter accedere a tutti gli arenili durante la stagione balneare. Lo ha stabilito il Tar della Liguria, respingendo il ricorso presentato dalle associazioni Earth e Oipa Italia contro la normativa predisposta dal Servizio demanio Marittimo del Comune nell’aprile 2013.  

«L’obbligo dei Comuni di individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche – spiega il Tar nella sentenza – Né appare sufficiente, in un’ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni canine, posto che – come è noto – durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi».  

Nel ricorso che chiedeva l’annullamento dell’ordinanza le associazioni animaliste avevano fatto riferimento a diritti costituzionali e alle normative che riguardano altri luoghi pubblici. «Non è un caso che tutta la giurisprudenza citata in ricorso riguardi analoghi divieti riguardanti giardini pubblici, aree a verde o isole pedonali del centro cittadino, ma mai spiagge o arenili – ha sottolineato il Tar bocciando il ricorso – Gli articoli 13 e 16 della Costituzione riguardano libertà «personali», e dunque sono impropriamente invocati a proposito delle limitazioni alla circolazione degli animali di affezione». 

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