Martedì, 12 Aprile 2016 14:06

sanità dottori piediL’intersindacale medica e veterinaria elenca le criticità del ddl e chiede un testo di legge che attribuisca la responsabilità a chi deve garantire i LEA alleviando la pena, ma non la responsabilità, degli operatori sanitari.
Un documento per la Commissione Igiene e Sanità del Senato come “buon viatico per i processi di innovazione del SSN che appaiono oggi sempre più necessari”. A firmarlo sono i sindacati dei dirigenti medici e veterinari secondo i quali il Ddl in discussione a Palazzo Madama è “un dato positivo”, ma non privo di criticità. 

Ad esempio sarebbe preferibile parlare, come si fa in Europa e in USA, di “rischi sanitari” e di “eventi avversi”, i quali non sono tutti riconducibili alla categoria degli “errori sanitari” e “errori medici”. “Non appare corretto etichettare tutto come errori, prima ancora del giudizio”.

Sono quattro i punti più articolati nel documento dell’Intersindacale: 1. Conciliazione ed azione di rivalsa; 2. Disposizioni che aumentano la chiamata in causa del sanitario, con il rischio di un incremento delle spese assicurative; 3. il ruolo delle linee guida; 4. la documentazione clinica. 

Il “Tentativo obbligatorio di conciliazione” – si legge nel documento- andrebbe previsto come procedura alternativa alla quale accedere nel caso in cui non sia possibile perseguire una azione transattiva diretta. Quanto alla rivalsa, “in un’epoca di politiche sanitarie miranti a ridurre il personale e a destrutturare i servizi per motivi economici, è importante la possibilità che la Corte dei Conti valuti anche i profili organizzativi della struttura ed i carichi di lavoro dei sanitari, per accertare in concreto la colpa grave, nonché il concorso dell’Amministrazione pubblica nella produzione del danno stesso”. Né sono da sottovalutare- prosegue la nota dei sindacati-  gli influssi negativi sul clima interno, le procedure che le strutture sanitarie sarebbero costrette a mettere in campo, a partire da una specifica attività istruttoria mirante ad identificare nelle condotte del sanitario dipendente coinvolto nell’evento la sussistenza o meno dell’elemento della colpa grave. Infine, la misura della rivalsa “dovrebbe essere resa uguale per tutti i cittadini. La norma più favorevole riguarda attualmente la Magistratura per la quale si prevede come massimo una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio. Senza limitazione alla progressione di carriera e all’accesso a pubblici concorsi per incarichi superiori”.

Con modalità plurime, ed eccessive, i medici e gli altri professionisti possono essere chiamati in giudizio. Va “diradato – scrivono i Sindacati- ogni dubbio sulla possibilità che gli esercenti la professione sanitaria, dipendenti di una struttura pubblica o privata, siano costretti a contrarre, oltre alla assicurazione per rivalsa, anche quella personale di responsabilità civile verso terzi “primo rischio”, che comporterebbe il costo annuale di almeno 500 milioni di euro, con evidente vantaggio delle assicurazioni, inaccettabile da parte delle categorie professionali che rappresentiamo”.
Per evitare questa eventualità, il documento richiama l’articolo 28 del DPR 761/1979 e nei CCNL 1998/2001 e 2002/2005 della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria: le strutture sanitarie, pubbliche e private, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, tengono il personale dipendente al di fuori dalle conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per responsabilità extracontrattuale, ivi comprese le spese di giudizio e peritali, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

La qualità delle linee guida “non è garantita dall’autorevolezza di chi le produce, né dalla loro legittimazione normativa, quanto da rigore metodologico nel processo di elaborazione, accuratezza nella ricerca, nella valutazione e nella selezione delle evidenze scientifiche nonché adeguata governance di eventuali conflitti di interesse nella loro formulazione”. Per questo l’intersindacale chiede di “riferirsi a Linee Guida accreditate all’interno di un Sistema Nazionale Linee Guida, coordinato da una pubblica istituzione, aperte a contributi pubblici prima di adozioni formali sul modello statunitense ed inglese”. Nelle more si continuerebbe ad applicare il riferimento alla “Comunità scientifica” già previsto dalla legge Balduzzi.
Il documento ritiene utile una definizione giuridica di “colpa grave” non affidabile, nella sua valutazione medico legale, esclusivamente al rispetto puntuale delle linee guida cui fa riferimento il professionista.

Per quanto riguarda la documentazione clinica, “sarebbe opportuno garantire ai pazienti un tempo certo e breve, per l’acquisizione della documentazione clinica, almeno fino a quando il fascicolo elettronico non diventerà strumento ordinario in tutte le Regioni, fatti salvi i tempi tecnici legati a particolari indagini diagnostiche”. Non da ultimo è “importante che al professionista sia garantita puntuale informazione dell’istruttoria amministrativa/legale e medico legale, e se del caso partecipazione, nonché di tutto il percorso di gestione del contenzioso, sia extragiudiziario che giudiziario.

Rc professionale: il ddl si applica anche ai veterinari llpp

0 Comments

Leave a reply

©2024 ForumCani.com