ovicapriniL’obbligo di ‘scarico’ riguarda tutti i capi identificati elettronicamente. La procedura si applica anche alle partite con “identificazione semplificata”.
L’Ordinanza 28 maggio 2015 ha previsto l’obbligo di registrazione individuale nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica di tutti i capi identificati elettronicamente. Per la corretta osservanza di questo obbligo “risulta essenziale che i titolari degli stabilimenti di macellazione, o loro delegati, procedano allo “scarico” individuale di tutti gli animali della specie ovina e caprina avviati alla macellazione dotati di un identificativo elettronico e già registrati in BDN”.

Lo ribadisce la Direzione Generale della Sanità Animale del Ministero della Salute, precisando che nella procedura vanno ricompresi sia “gli animali nati prima del 31 dicembre 2009 che, per diversi motivi, sono stati identificati elettronicamente”, sia gli animali nati prima di quella data, “che, seppure privi di identificativo elettronico, risultano registrati in Banca Dati Nazionale”.

Contemporaneamente, la nota ministeriale “evidenzia la necessità di continuare ad effettuare lo “scarico” per partita per gli animali avviati alla macellazione con la cosiddetta “identificazione semplificata”.

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