loredana de petrisFarmaci veterinari e uso in deroga fra le proposte di emendamento al DDl Concorrenza. Ma per la 10° Commissione sono ‘inammissibili’.
La 10ª Commissione permanente del Senato (Industria, Commercio e Turismo) sta esaminando- in sede referente- il DDL Concorrenza. Si tratta della prima Legge annuale per la Concorrenza di cui l’Italia si appresta a dotarsi. Con molti rallentamenti, malgrado l’invito alla celerità, formulato dal Presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella nella sua recente relazioni al Parlamento.

A bloccare l’iter è una voluminosa mole di emendamenti- in parte contrari allo spirito stesso della legge- e in parte ‘inammissibili’. Fra questi ultimi, l’emendamento della Senatrice Loredana De Petris, prima firmataria di una proposta di articolo aggiuntivo (48 bis) all’articolo 48 (Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica) del DDL.

L’emendamento interviene sull’uso in deroga, disciplinato dall’articolo 10 del Decreto Legislativo 193/2006, limitatamente agli animali non produttori di alimenti, introducendo il concetto di ‘molecola, in luogo di ‘medicinale veterinario’:

48.0.18 – De Petris, Gambaro, Stefano Dichiarato inammissibile
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 48-bis. (Farmaci veterinari)

1. Al fine di garantire la tutela e il benessere animale assicurando l’accesso alle cure e alle terapie a prezzi accessibili, il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è sostituito dal seguente:
”1. Ove non esistano molecole attive registrate e autorizzate in medicina veterinaria, con eccipienti e con vie di somministrazione ritenute idonee dal medico veterinario responsabile per la cura di una patologia di una specie animale non destinata alla produzione di alimenti per l’uomo, il medico veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità e al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale interessato:
a) con un medicinale autorizzato per l’uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico-veterinaria non ripetibile;
b) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l’uso sulla stessa specie animale o su un’altra specie per l’affezione in oggetto, ovvero per un’altra affezione;
c) in mancanza di un medicinale eli cui alla lettera a), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione medico-veterinaria”».

Nella seduta di martedì scorso, alla presenza del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonio Gentile, l’emendamento 48.0.18è stato riproposto, in forma di sub-emendamento. (48.100/28 De Petris, Cervellini, Bocchino, Petraglia). La materia è in corso di regolamentazione in sede comunitaria. Il Parlamento Europeo ha approvato in prima lettura una nuova formulazione della cosiddetta ‘cascata’.

Al termine della seduta, il Sottosegretario Gentile ha espresso il proprio “rincrescimento per l’andamento dei lavori,destinato a subire un rallentamento nella settimana in corso che si riteneva conclusiva”. Molti, infatti, i sub-emendamenti ancora da esaminare e quelli rinviati al parere della Commissione Bilancio. Il rappresentante del Governo ha invitato il Presidente della 10° Commissione, Sen Massimo Mucchetti, a sollecitare con urgenza il parere della Commissione Bilancio.

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Legge annuale per il mercato e la concorrenza (testo approvato dalla Camera dei deputati, in discussione al Senato)

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