Martedì, 02 Febbraio 2016 13:28

corte ueTrasportare cani randagi da uno Stato Membro all’altro non è “movimento a carattere non commerciale”, ma attività economica e scambio intracomunitario.
Su una causa avviata in Germania, la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul Regolamento 1/2005 e in particolare sul trasporto di cani randagi.  La causa riguardava il trasporto dall’Ungheria alla Germania di 39 cani randagi, effettuato da un’associazione di protezione degli animali; la controversia che ne è scaturita in ambito nazionale ha sollevato problemi di interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005. Di qui il rinvio alla Corte di Giustizia Europea, la cui pronuncia è approdata alla Gazzetta Ufficiale Europea.

La controversia fra le autorità tedesche e l’associazione animalista– Nella controversia -fra le autorità tedesche e una associazione per la protezione degli animali – nasceva dalla decisione del competente Ministero dell’Agricoltura di sottoporre l’associazione a obblighi di dichiarazione e di registrazione, a seguito di un trasporto transfrontaliero di cani effettuato da tale associazione.
L’associazione protezionista- impegnata nella sistemazione di cani randagi – per la maggior parte raccolti in Ungheria- nel 2009 trasportava 39 cani dall’Ungheria alla Germania. Poiché sussistevano dubbi sulle condizioni di salute e allo stato delle vaccinazioni di uno dei cani trasportati, il Ministero tedesco ha ordinato alle autorità veterinarie locali di procedere a un controllo di tutti gli animali che facevano parte del trasporto. Inoltre, lo stesso Ministero ha ritenuto che all’assocaizione non potesse appellarsi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti non commerciali di animali da compagnia,  sostenendo che il trasporto e la sistemazione di animali da essa organizzati costituivano un’attività economica. Conseguentemente, sarebbero state applicabili le disposizioni del regolamento n. 1/2005, con conseguente rispetto degli obblighi di dichiarazione e di registrazione previsti dalla normativa nazionale in materia di salute degli animali, e, in particolare, dall’articolo 4 del regolamento in materia di prevenzione delle epizoozie.

I dubbi del Giudice tedesco- Il Giudice nazionale ha ritenuto di rinviare la controversia alla Corte di Giustizia Europea per ottenere chiarimenti sulla nozione di «attività economica» e sulla pertinenza dell’esistenza di un profitto o di uno scopo lucrativo a tal riguardo; in secondo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto di conoscere i criteri per i quali una persona può essere qualificata come «operatore che effettua scambi intracomunitari», valutando come “indubbio” che l’associazione animalista effettuasse scambi intracomunitari, ai sensi di tale disposizione, ma non essendo sicuro che tale associazione possa essere qualificata come «impresa» dato che la giurisprudenza della Corte impone, al riguardo, l’esercizio di un’attività economica.

L’interpretazione della Corte di Giustizia Europea- La Corte ha precisato il concetto di «attività economica» e la nozione di «operatore che effettua scambi intracomunitari»,  ricomprendendo in tali definizioni  “un’associazione di pubblica utilità che trasporta cani randagi da uno Stato membro a un altro, allo scopo di affidarli alle persone che si sono impegnate ad accoglierli, pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione”.

La nozione di «attività economica» “deve essere interpretata nel senso che essa comprende un’attività, quale quella controversa nel procedimento principale, relativa al trasporto di cani randagi, da uno Stato membro a un altro, effettuato da un’associazione di pubblica utilità, al fine di affidare tali cani alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione.
I riferimenti normativi si rinvengono nell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

La nozione di «operatore che effettua scambi intracomunitari» “riguarda segnatamente un’associazione di pubblica utilità che trasporta cani randagi da uno Stato membro a un altro, allo scopo di affidarli alle persone che si sono impegnate ad accoglierli pagando una somma che copre in linea di massima le spese sostenute a tal fine da detta associazione”.
I riferimenti normativi si rinvengono nell’articolo 12 della direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale.

La sentenza della Corte di Giustizia Europea

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