Martedì, 12 Gennaio 2016 14:45

REPUBBLICA ITALIANALa riforma riscrive gli articoli 116 e 117 della Costituzione e  modifica in modo radicale l’attuale riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Approvato definitivamente dal Parlamento il Disegno di legge costituzionale: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
La parola passerà ora ai cittadini con il referendum confermativo a metà ottobre.

Il testo prevede, tra l’altro la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni con la soppressione della legislazione concorrente e l”introduzione di due nuove materie (“disposizioni generali e comuni sulle politiche sociali” e “commerciocon l’estero”) tra quelle che possono essere attribuite alle regioni nell’ambito del cosiddetto regionalismo differenziato.
Vengono attribuite maggiori competenze allo Stato rispetto alle Regioni ordinarie, che potranno anche essere commissariate in caso di dissesto di bilancio. Finisce la legislazione concorrente e sarà dello Stato la competenza sulle norme generali per la tutela della salute e per le politiche sociali (che però potrà essere devoluta alle Regioni con i conti a posto), la sicurezza alimentare, la sicurezza del lavoro, l’energia, le grandi infrastrutture e reti di trasporto.

Alle Regioni, la competenza esclusiva nell’organizzazione dei servizi sanitari e sociali regionali, e potrà essere loro devoluta dallo Stato, con una apposita legge bicamerale, sempre se avranno il bilancio in regola, anche la competenza per la giustizia di pace, l’istruzione, la formazione professionale, la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il governo del territorio, il commercio con l’estero.

Tra le novità della riforma, sul fronte del riparto di competenze Stato-Regioni, c’è l’introduzione nel nostro ordinamento di una «clausola di supremazia» che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale.

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