Il giudice della separazione ha dichiarato inammissibile la domanda relativa alla gestione dell’animale domestico di proprietà di entrambi i coniugi, per l’impossibilità di cumulare le domande.

Il caso. Nel procedimento di separazione proposto dalla moglie, il marito non si oppone alla domanda si separazione e all’assegnazione della casa familiare, ma chiede di disporre che entrambi si occupino congiuntamente del cane di proprietà comune e di autorizzare la permanenza dello stesso a settimane alterne presso l’abitazione di ciascuna parte.

La decisione. La domanda di separazione, accertata la frattura insanabile delle comunione materiale e spirituale della coppia, viene considerata fondata e pertanto accolta, invece quella relativa alla gestione e all’accudimento del cane viene dichiarata inammissibile. I giudici ricordano l’orientamento della Corte di Cassazione che, risolvendo il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedono tale possibilità solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione: per subordinazione o di connessione forte.

Al giudice investito della domanda di separazione, stando all’attuale disciplina normativa, non è consentito, quindi,disporre in merito a domande relative alla gestione degli animali domestici, esulando tali aspetti dal tema decidendum e non potendo per le ragioni sottolineate dalla Suprema Corte ritenersi ammissibile il cumulo.

Fonte: www.ilfamiliarista.it

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