Può un calendario venatorio costituire una cambiale in bianco per le specie faunistiche? Questa è la domanda a cui dovrà rispondere nuovamente il T.A.R. Sardegna, in seguito all’impugnazione – da parte di LAV, WWF, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.), a cui nei prossimi giorni si aggiungerà la Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia, assistiti dall’avv. Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari – del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n.16139/13 del 20 luglio 2018  relativo al calendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevede la caccia alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus), alla Pernice sarda (Alectoris barbara) e al Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).

Il provvedimento impugnato, infatti, prevede per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un assurdo “carniere” potenziale complessivo di ben 71.974 Lepri sarde e 143.948 Pernici sarde per i 35.987 cacciatori autorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegna in corso di approvazione).

La caccia alla Lepre e alla Pernice sarda è stata autorizzata nonostante la consistenza delle rispettive popolazioni non siano puntualmente conosciute, pur definite “tendenti alla diminuzione” dallo stesso Piano faunistico-venatorio isolano.

Non solo. Con nota prot. n.45393/T-A11 del 13 luglio 2018 l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha fornito il parere di legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito alla proposta di calendario venatorio regionale sardo 2018-2019 e ha chiesto esplicitamente la chiusura della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda in assenza di censimenti relativi alle popolazioni esistenti sull’Isola. Analoga richiesta per le medesime motivazioni per il Coniglio selvatico, oggetto di un assurdo “carniere” potenziale (5 capi abbattibili per ogni cacciatore) di 179.935 Conigli.

Si ripropone, quindi, la medesima situazione dichiarata illegittima dal T.A.R. Sardegna con riferimento al calendario venatorio 2017-2018 (sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017).

Ricordiamo che il principio fondamentale stabilito dalla legge nazionale, in attuazione dei princìpi delle norme europee e internazionali, è “la conservazione della fauna selvatica” che è considerata “patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”.  I calendari venatori devono attenersi rigorosamente al principio di precauzione che subordina l’attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche.

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