Martedì, 24 Novembre 2015 13:15

martelletto giudicePer giudicare la responsabilità civile o penale del professionista sanitario gli elenchi di consulenti e periti dovranno essere integrati da competenze sanitarie specifiche.

Nei procedimenti civili e penali che comportano la “valutazione di problemi tecnici complessi”, l’autorità giudiziaria chiamata a dirimere i casi di responsabilità professionale affiderà la consulenza tecnica e la perizia “a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio”. La disposizione è stata inserita nella proposta di legge sulla responsabilità civile delle professioni sanitarie all’esame della Commissione Affari Sociali.

A prevederla è stato un emendamento del relatore On Federico Gelli, il quale sta apportando numerose e significative modifiche al testo unificato risultante dall’accorpamento di varie proposte di legge in materia. Con il parere favorevole del Sottosegretario Vito De Filippo, l’emendamento approvato prevede che gli albi dei consulenti (d’ufficio e di parte) previsti dal codice di procedura civile siano “indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina”, con l’annotazione aggiuntiva dell’esperienza professionale maturata.

Inoltre l’albo dei periti, anch’esso previsto dal codice di procedura civile, dovrà garantire, “oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento”.

L’emendamento approvato
Art. 10. (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria)
1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio.
2. Negli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e gli albi dei consulenti di cui all’articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.
3. Gli albi dei periti di cui all’articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento. 10. 50. Il Relatore.

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