surgerySalta il numero legale, battuta d’arresto per il Ddl Gelli. Ma l’Assemblea riesce ad approvare gli articoli sulla responsabilità civile e penale.
Poteva essere una seduta decisiva quella di ieri a Palazzo Madama per l’approvazione in seconda lettura del Ddl Gelli sulla responsabilità professionale di medici e sanitari. Invece, le votazioni per l’approvazione del testo si sono fermate all’articolo 7, saltando del tutto l’articolo 4 sulla trasparenza dei dati delle prestazioni sanitarie, fra cui la documentazione clinica del paziente.

L’Assemblea si è aggiornata a dicembre per votare la restante parte dell’articolato di legge, compreso l’obbligo di copertura assicurativa per tutti, strutture pubbliche e private, dipendenti e liberi professionisti della sanità. Fra gli articoli approvati, figurano tuttavia quelli riguardanti la responsabilità civile e penale del sanitario e il ruolo delle buone pratiche nella valutazione della condotta del professionista (Articoli 5, 6, 7).

I temi oggetto del Ddl- La Senatrice Emilia Grazia De Biasi ha chiesto al Presidente del Senato garanzie sulla calendarizzazione del Ddl, in ragione della sua importanza e delicatezza.l tema del rischio sanitario ha assunto negli anni un peso sempre maggiore, anche per la crescita delle informazioni del cittadino sull’appropriatezza delle attività mediche, con conseguente riduzione dell'”asimmetria” tra medico e paziente che caratterizzava anticamente tale rapporto.
In tale contesto assumono particolare rilevanza:
-la tematica del consenso informato e, più in generale, quella del diritto all’informazione da parte del paziente.
–  la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria – pubblica o privata
–  le modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria
–  l’obbligo di assicurazione
– l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Iter del provvedimento- A gennaio 2016 l’Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura un testo unificato, attualmente all’esame del Senato. Nel corso dell’esame delle proposte di legge in sede referente, si è svolto un ciclo di audizioni informali che ha visto la partecipazione di ANMVI a sottolineare l’estraneità formale del  provvedimento alla medicina veterinaria. Pur contenendo elementi di positiva innovazione e di equilibrio fra la tutela dei professionisti e i diritti degli utenti, il Ddl appare formulato per la medicina umana, sia nei presupposti che nella scrittura degli articoli.  In sede di audizione, il Senatore e relatore Amedeo Bianco ribadì invece al Presidente dell’ANMVI che la medicina veterinaria rientra nel campo di applicazione del testo.

Non è disponibile agli atti parlamentari un testo consolidato che tenga conto degli emendamenti approvati nel corso dei passaggi parlamentari, nelle rispettive commissioni e plenarie. La sintesi che si riporta di seguito è stata curata da Quotidiano Sanità.
 
Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida- (Articolo 5) Si demanda qui ad un Decreto del Ministro della salute la regolamentazione e l’istituzione di un Elenco di società scientifiche e si afferma il principio che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale si attengono, salve specificità del caso concreto, alle raccomandazioni indicate dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 90 giorni (e non più 180 giorni) alla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare con cadenza biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
 
Nel regolamentare l’iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche il decreto del Ministro della Salute stabilisce: 
a) i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all’autonomia e all’indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all’individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all’elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso.
 
Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG). L’Istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità del rigore metodologico adottato a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
 
Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria – (Articolo 6) Questo articolo è stato interamente sostituito. Il nuovo articolo introduce nel codice penale l’articolo 590-sexies recante “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, il quale dispone che, se i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste escludendo la punibilità, qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Conseguentemente viene abrogato il comma 1, dell’articolo 3, del decreto-legge 158/2012 (decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 189/ 2012, in materia di responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie, che prevede che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve.
 
Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria (Articolo 7). Qui si disciplina la responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie e quella delle strutture sanitarie o sociosanitarie, con riferimento all’operato dei medesimi soggetti. In particolare: conferma che la responsabilità civile della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose degli esercenti professioni sanitarie, anche qualora essi siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura medesima, è di natura contrattualespecifica che la responsabilità civile della medesima struttura è di natura contrattuale anche con riferimento alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina; conferma che l’esercente le professioni sanitarie di cui sopra risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno) salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 590-sexies del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.
 
Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 209/2005, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 (Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso) e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all’attività di cui al presente articolo.
 
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

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