Un ordinanza ministeriale per la tutela dell’incolumità pubblica dalle aggressioni: la materia sarà disciplinata dall’ordinanza ministeriale firmata dal Sottosegretario alla Veterinaria Paolo Fadda. Obblighi, divieti e sanzioni in vigore dal 6 settembre. Proprietari, detentori, liberi professionisti e servizi veterinari impegnati nella prevenzione e nella formazione.
Permane la necessità di adottare disposizioni volte alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti (soprattutto in ambito domestico e cittadino) legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei loro proprietari o dei loro detentori.
Questa la premessa all’
ordinanza ministeriale del 6 agosto, vigente dal 6 settembre per 12 mesi, che all’articolo 1 individua nel proprietario o nel detentore il responsabile (sempre) del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale.
Tutti i giorni si legge di episodi di cattiva condotta o insufficiente controllo come il caso di Bologna, dove un bambino è stato portato in ambulanza all’ospedale per ferite superficiali al collo e alla schiena causate da un cane fuggito pare scavalcando una recinzione. La proprietaria dell’animale è stata denunciata dai carabinieri per lesioni colpose per non aver vigilato.
In attesa di una normativa:
L’ordinanza vige temporaneamente, “in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull’imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali”.
La durata dell’Ordinanza è limitata a 12 mesi.
L’Ordinanza si richiama al Consiglio dei Ministri che nella seduta del 26 luglio 2013 ha
approvato un
disegno di legge recante, tra l’altro, delega per la disciplina della tutela dell’incolumità personale dall’aggressione di cani (art. 21).
Responsabilità del proprietario e del detentore
Il proprietario di un cane è “sempre responsabile” del suo benessere e della sua conduzione e “risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso”. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane NON di sua proprietà ne assume la totale responsabilità per il relativo periodo.
Obblighi del proprietario e del detentore
Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con se’ una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché’ sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Chiunque conduca il cane in ambito urbano deve raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Formazione obbligatoria
A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell’ambito del loro compito di tutela
dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
I Servizi Veterinari
A seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario. Inoltre, i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. I servizi veterinari tengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività.
Polizza RC
I proprietari dei cani inseriti nel registro (tenuto dal servizio veterinario) dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano SEMPRE al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio che museruola.
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