insetti alimenti tradizionali paesi terziPer ottenere l’autorizzazione nella UE, dei ‘nuovi alimenti’ bisognerà fornire le caratteristiche  nutrizionali e di sicurezza. Linee guida da EFSA.
In seguito all’emanazione del Regolamento 2015/2283 – che entrerà in vigore nel 2018 stabilendo le norme per l’immissione di nuovi alimenti sul mercato dell’Unione- l’EFSA ha pubblicato due linee guida rivolte agli operatori che intendano chiedere l’autorizzazione all’immissione in commmercio di novel food o all’importazione da Paesi Terzi (Extra UE) di alimenti tradizionali.

Il Regolamento 2015/2283 prevede che, entro il 1 gennaio 2018, la Commissione istituisca l’elenco di nuovi alimenti autorizzati e introduce la centralizzazione della procedura di valutazione e autorizzazione. Saranno i gestori del rischio dell’UE, e non gli Stati membri, a decidere se autorizzare o meno la commercializzazione dei nuovi alimenti, chiedendo eventualmente all’EFSA di condurre una valutazione scientifica dei rischi per confermarne la sicurezza.

Definizioni di nuovo alimento e alimento tradizionale da Paese Terzo– Le definizioni sono dettate dal citato Regolamento e così riepilogate da EFSA:
-Per nuovi alimenti s’intendono i cibi che i cittadini europei non hanno consumato in misura significativa prima del maggio 1997, compresi quelli da nuove fonti (ad esempio l’olio ricco di acidi grassi omega-3 derivato dal krill) e quelli ottenuti con nuove tecnologie (ad es. le nanotecnologie) o utilizzando nuove sostanze, ad esempio i fitosteroli (steroli vegetali).
– Gli alimenti tradizionali sono un sottoinsieme dei nuovi alimenti. Il termine si riferisce a cibi consumati tradizionalmente in Paesi extraeuropei e comprende alimenti a base di piante, microrganismi, funghi, alghe e animali (ad esempio semi di chia, frutto del baobab, insetti, castagne d’acqua).

Di ogni nuovo alimento (novel food) dovranno essere fornite alcune informazioni inderogabili: le caratteristiche compositive, nutrizionali, tossicologiche e allergeniche nonché informazioni sul processo produttivo, gli usi proposti e i livelli di utilizzo. Degli alimenti tradizionali provenienti dai Paesi terzi in un documento distinto: i richiedenti dovranno documentare la sicurezza d’impiego dell’alimento tradizionale in almeno un Paese al di fuori dell’Unione europea per un periodo di almeno 25 anni. L’EFSA e gli Stati membri valuteranno le prove in parallelo.

Guidance on the preparation and presentation of the notification and application for authorisation of traditional foods from third countries in the context of Regulation (EU) 2015/2283

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