sarnelli“Nessuna normativa impone all’operatore del settore primario l’assistenza del veterinario aziendale”. Nota della Regione Campania a Ministero e alle ASL.

Il 25 luglio, il Responsabile dei Servizi Veterinari della Campania ha scritto -al Ministero della Salute (DGSAF e DGSAN) e ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL -una nota riguardante il nome e l’indirizzo del veterinario in relazione alle informazioni sulla catena alimentare. “Con l’utilizzo del modello 4 informatizzato per la movimentazione di animali delle specie bovina e bufalina- è scritto nella nota- viene segnalato che il sistema informatico centrale della Banca Dati Nazionale (BDN) per l’elaborazione del modello 4 prevede l’obbligo di compilazione del campo relativo al veterinario che assiste gli animali, in assenza del quale il sistema non consente la conclusione dell’operazione di registrazione”.

Nella nota- firmata da Paolo Sarnelli, responsabile della Unità Operativa Dirigenziale per la Prevenzione e la Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania- “si ritiene che nei casi in cui l’OSA sul modello 4 dichiara che gli animali non hanno subito particolari trattamenti e che non presentano alcuna sintomatologia, l’informazione relativa al veterinario non sia pertinente e che possa essere descritta come tale (informazione non pertinente) nel campo obbligatorio presente nel sistema informatico nazionale che gestisce la BDN”.

Al riguardo, Sarnelli “chiede alle ASL di tenere informati i titolari degli stabilimenti di macellazione presenti sul territorio di propria competenza sulla procedura sopra descritta, invitandoli a descrivere tali istruzioni agli operatori del settore primario che abitualmente forniscono loro gli animali da avviare alla macellazione”.

La nota si richiama al Regolamento 853/2004- che definisce le informazioni che devono essere fornite al macello “le quali hanno maggiore dettaglio rispetto a quelle previste dal Regolamento CE 852 per gli operatori del settore primario”. Tra le informazioni sono previsti “il nome e l’indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l’azienda di provenienza”. Tale riferimento, prosegue Sarnelli- “consente al titolare dello stabilimento e/o al veterinario ufficiale di potere contattare il veterinario che di norma fornisce assistenza al produttore primario, nei casi in cui sia necessario, in relazione allo stato sanitario degli animali oppure ad eventuali trattamenti farmacologici”.

“Naturalmente- prosegue la nota di Sarnelli- se gli animali arrivano allo stabilimento di macellazione scortati dal documento recante le ICA nel quale l’OSA primario dichiara che non presentano segni riferibili a particolari patologie e che gli animali non hanno subito trattamenti farmacologici o con sostanze di cui agli art. 4 e 5 del D.Lvo 158/2006, si ritiene che l’informazione relativa al veterinario che di norma assiste gli animali non sia pertinente e possa essere omessa”. Nel caso in cui invece l’OSA dichiari che gli animali hanno subito trattamenti farmacologici oppure presentano particolari sintomatologie, “deve comunicare i dati relativi al veterinario che ha prescritto il trattamento o che ha rilevato la sintomatologia”.

La FNOVI, ricevuta la nota regionale, fa sapere che predisporrà un riscontro per quanto di propria competenza.

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