agopuntura veterinariaLa frequenza dei Medici Veterinari ai corsi di agopuntura, fitoterapia e omeopatia può essere riconosciuta dall’Ordine per 4 crediti ECM.
La Commissione nazionale per la formazione continua esonera dall’obbligo ECM i Medici veterinari (e le altre professioni sanitarie) che frequentano corsi di agopuntura, fitoterapia e, omeopatia accreditati ECM. L’attività svolta può essere comunque riconosciuta e registrata: l’esonero è pari a 4 crediti per “mese di frequenza”. Per “mese di frequenza” non sintende il mese di calendario, ma  un periodo compreso fra i 16 e i 31 giorni; la frequenza può essere anche non continuativa: ad esempio sono cumulabili 10 giorni di formazione a gennaio con 10 giorni di formazione a maggio.

I corsi di formazione accreditati ECM e che danno luogo all’esonero soddisfano i requisiti previsti dall’Accordo del 7 febbraio 2013 che ha individuato i requisiti minimi ed uniformi sul territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, “attività  riservate alle competenze individuate dall’ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, medici veterinari e farmacisti”.

La frequenza di corsi accreditati ECM in queste discipline è riconosciuta secondo le modalità stabilite dalla Commissione con propria determina del 17 luglio 2013. E’ l’Ordine professionale a riconoscere l’esonero, previa documentazione dell’attività formativa svolta da parte del professionista, e a registrarla nel portale Cogeaps, la banca dati dei crediti ECM.

La Commissione ECM riconosce la necessità di garantire la più ampia scelta terapeutica e dall’altro di assicurare sicurezza e corretta informazione sull’innocuità, la qualità, l’efficacia e il riscchio delle medicine non convenzionali. Fondamentale inoltre ‘proteggere da persone non qualificate’ il cittadino che scelga queste terapie. L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono “atto sanitario” e sono oggetto di attività riservata “perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze”.

Il testo della delibera

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