Venerdì, 18 Marzo 2016 14:11

food wasteLe eccedenze non idonee al consumo umano potranno essere cedute “per il sostegno vitale di animali”. Anche in favore di quelli confiscati.
La Camera ha approvato le Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Il provvedimento – risultante dall’unificazione nove proposte di legge- è stato emendato alla Camera e ora passa all’esame del Senato.

Eccedenze alimentari- Lo scopo principale è ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici favorendo il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari. Per eccedenze alimentari si intendono quei prodotti che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza, rimangono invenduti per varie cause ovvero non idonei alla commercializzazione, di spreco alimentare. Si tratta quindi di  prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche oppure solo perchè in prossimità della data di scadenza. La legge prevede anche la cessione gratuita di prodotti alimentari in caso di confisca. La corretta conservazione dei prodotti alimentari è affidata alle organizzazioni che si curano di distribuirli.

Eccedenze agricole o di allevamento- Oltre a disciplinare la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a favore di persone indigenti, la legge consente la cessione, sempre a titolo gratuito,  delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano e animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. Si prevede una gerarchia nella donazione, con priorità al consumo umano, mentre le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio di comunità con metodo aerobico. Il testo prevede anche la possibilità di consentire la cessione, ai fini di solidarietà sociale, dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca.

Un Tavolo permanente di coordinamento promuoverà iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per l’attuazione delle disposizioni della legge.

Sicurezza e igiene alimentare- Il disegno di legge- ha dichiarato in Aula il Sottosegretario Vito De Filippo “salvaguarda- non potevamo fare altrimenti – le misure vigenti in materia di igiene e di sicurezza alimentare, a tutela del consumatore e quindi della salute in termini generali e pubblici”.

Normativa nazionale di riferimento- In Italia, la legge n. 155 del 2003 del cosiddetto buon samaritano “ha equiparato al consumatore finale, in riferimento alla responsabilità derivante da norme di sicurezza alimentare le organizzazioni che si occupano di beneficenza e distribuzione gratuita dei prodotti alimentari agli indigenti. La legge di stabilità del 2014, inoltre ha distinto gli operatori del settore alimentare (OSA), inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, e le ONLUS distribuiscono prodotti alimentari ceduti dagli OSA. “Le Onlus – ha precisato De Filippo- devono garantire un corretto stato di conservazione, di trasporto, deposito ed utilizzo, ciascuno per la parte che gli compete. Questo obiettivo- ha spiegato- è raggiunto proprio attraverso specifici manuali di corretta prassi operativa, che devono essere validati dal Ministero della salute e devono essere predisposti in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari, specificamente dal Reg n. 882 del 2004”.

Primato nazionale sulla UE- A livello europeo, la cessione di alimenti a qualsiasi titolo è disciplinata “da regolamenti che appaiono anche un pochino desueti”- ha rilevato il Sottosegretario, citando i  regolamenti n. 178 del 2000, e  i regolamenti 852 e 853 del 2004, che contengono le norme generali e specifiche inerenti le strutture, l’attrezzatura e la gestione delle fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti alimentari. “Risulta invece ancora assente – ha rimarcato- una normativa specifica sulla cessione del cibo a titolo gratuito e sulle politiche di riduzione dello spreco”.

I farmaci, il capitolo più “originale” – Con l’introduzione del capitolo sui farmaci, la legislazione italiana” si presenta ancora più originale”- ha detto in Aula De Filippo-  anche basandosi su straordinarie ed importanti esperienze che ci sono già nel nostro Paese”. I medicinali destinati ad essere eliminati dal circuito commerciale, purché siano conservati in confezioni integre, correttamente conservati ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l’efficacia originaria.
La norma rinvia  ad un decreto del Ministero della salute, sulla individuazione e sulle modalità che devono rendere possibile alle ONLUS la donazione di medicinali. “Ovviamente- ha quindi precistato-  alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi a condizione, ripeto a condizione, che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente sul chi è autorizzato a prescrivere farmaci.”
Sono esclusi dalla legge i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, e i medicinali dispensabili solo nelle strutture ospedaliere.  E’ vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione.

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