Il proprietario di un animale domestico o il soggetto che lo usa risponde dei danni che l’animale stesso procura a terzi. Egli va però esente da responsabilità se dimostra che il danno si è verificato per una causa eccezionale e assolutamente non prevedibile (c.d. casi fortuito).

Dei danni causati dagli animali selvatici risponde invece l’Ente pubblico al quale viene affidato il controllo del territorio sul quale l’animale si muove.

Questa regola, impone, al soggetto che ha in gestione l’animale un obbligo di controllo molto severo a meno che non dimostri che l’animale è stato smarrito o è fuggito.

Da quanto sopra descritto, il proprietario è quindi obbligato a trattare e utilizzare l’animale in modo tale da eliminare al massimo i pericoli per i terzi anche a prescindere dall’incolumità stessa per l’animale medesimo.

Oltre alle questioni risarcitorie, tuttavia, il proprietario che omette delle cautele nella gestione dell’animale che causa danni a terzi, può essere chiamato a rispondere anche in sede penale.

Si pensi all’ipotesi di un cane che viene portato a passeggio senza museruola e che all’improvviso morde un passante procurandogli delle lesioni.

In questo caso, il proprietario del cane (o il soggetto che tiene con se l’animale) può essere chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose.

 

Danno causato da animali selvatici – Per quanto riguarda gli animali selvatici si deve far riferimento a norme diverse.

Si pensi all’esempio classico del danno causato all’autovettura che circola in prossimità di un bosco e che investe un cinghiale o un altro animale selvatico che attraversa improvvisamente la strada sbucando da un cespuglio.

In questo caso, il danno va richiesto all’Ente a cui sono stati affidati concretamente i poteri di gestione e di controllo del territorio e quindi degli animali selvatici che si trovano sul territorio. Questo Ente è normalmente la Provincia.

Tuttavia, perché possa parlarsi di responsabilità della Provincia occorrerà dimostrare che l’Ente non ha tenuto un comportamento diligente omettendo di osservare delle cautele, come ad esempio, non esponendo lungo la strada dei cartelli di pericolo che segnalano la presenza di fauna selvatica.

Va detto che molte Province hanno istituito un fondo di garanzia per le vittime di incidenti che coinvolgono animali selvatici, il quale provvede, a prescindere dal fatto che vi sia una responsabilità dell’Ente, a pagare una somma a titolo di indennizzo che copre una parte dei danni provocati all’automobilista.

Quali danni possono essere risarciti?

L’animale domestico, fa parte del patrimonio del proprietario e quindi la sua uccisione o ferimento procura sicuramente dei danni che possono andare dalle somme spese per le cure veterinarie al valore dell’animale stesso o finanche alla sua eventuale produttività.

Si pensi, ad esempio, all’uccisione di un bovino che, oltre ad avere un valore intrinseco in quanto capo di bestiame, ha un valore anche all’interno dell’attività produttiva del suo proprietario.

Qualche dubbio, invece, permane sul risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita di un animale di affezione.

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un automobilista che per distrazione causi la morte di un cane al quale il proprietario è legato da un lungo rapporto affettivo.

In questi casi, infatti, l’orientamento giurisprudenziale sembra negare al proprietario la possibilità di ottenere un risarcimento del danno da affezione, in quanto per il momento si ritengono risarcibili i danni non patrimoniali esclusivamente riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.

Avvocato FABRIZIO LANZI

L’avvocato Fabrizio Lanzi

STUDIO LEGALE LANZI-CAMPAGNOLI
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