distr aut0In una circolare del Mise le risposte di Bruxelles su come conciliare la vecchia normativa nazionale con la recente regolamentazione europea.
Sulle etichette nutrizionali -e su tutte le altre informazioni obbligatorie al consumatore- vale l’interpretazione della Commissione Europea. In Italia, dove dal 1992 vige una disciplina nazionale ad hoc (decreto legislativo n. 109/1992), le nuove regole europee introdotte dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 hanno posto problemi di compatibilità normativa.
Per sciogliere i dubbi, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha interpellato direttamente la Commissione Europea, le cui risposte- precisa la circolare dello Sviluppo Economico- “vanno considerate quale corretta interpretazione”.
Fra i quesiti esposti dall’Italia, quello riguardante i distributori automatici di alimenti (art 14 del Regolamento) e il dubbio sugli obblighi informativi applicabili a questi prodotti alimentari. La Commissione ha spiegato che “non e’ richiesto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite prima della conclusione dell’acquisto”. Tuttavia, data la particolarità’ di questo mezzo di distribuzione, gli Stati membri possono prevedere, tramite disposizioni nazionali specifiche di veicolare le informazioni sugli allergeni ed eventuali altre informazioni obbligatorie sugli alimenti prima della conclusione dell’acquisto (es: tramite un cartello apposto presso il distributore automatico)». Al riguardo, l’Italia potrà mantenere vigente ed applicabile l’art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992, che già prevede l’obbligo di indicare gli ingredienti di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi e di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea».
In progress- L’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ha avuto vari step cronologici: pur essendo entrato in vigore a dicembre del 2011, le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita’ degli alimenti sono applicate dal 13 dicembre 2014, mentre quelle riguardanti l’etichettatura nutrizionale sono applicate dal 13 dicembre scorso.
Le norme italiane abrogate – Quali disposizioni del decreto legislativo n.109/1992 restano in vigore, dopo l’applicazione del 1169/2011, e quali sono da intendersi implicitamente abrogate? A questo interrogativo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già risposto per tempo con la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014.
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CIRCOLARE 5 dicembre 2016, n. 381060
Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (16A09092) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2017)
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