Il tempestivo e adeguato intervento di soccorso in caso di incidente stradale che coinvolga un animale è un tema di grande e drammatica attualità. Il mancato soccorso di animali è un illecito amministrativo, oltre che una questione morale e di sicurezza stradale che può rientrare, negli eventi più tragici, nella disciplina dei reati di maltrattamento o di uccisione di animali – art. 544 c.p.
Va evidenziato che all’indomani dell’approvazione della legge – era il luglio 2010 – il Ministero della Salute provvide ad indirizzare una direttiva ai servizi veterinari regionali e ai Comuni, segnalando loro la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso da parte della Amministrazioni competenti. Ma di recente la LAV, nel diffondere i risultati di un censimento datato 2017, lamenta come in tema di disponibilità dei mezzi dedicati al soccorso animale il servizio pubblico sia oltremodo carente. Poche sono le ambulanze veterinarie in proprio. Ad intervenire alla bisogna sono in gran parte Associazioni, Croce rossa-bianca- gialla, veterinari .
Ricordiamo che per il codice della strada ogni utente, in caso di un sinistro stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui sia derivato un danno a uno o più animali domestici, da reddito o protetto, così come chiunque sia coinvolto nell’evento, ha l’obbligo di fermarsi e di porre ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali. Il cittadino, pertanto ha il dovere di fermarsi e di attivarsi per prestare l’aiuto a un animale vittima della strada. Sono gli articoli 177 e 189 del codice a parlarne nello specifico. E come per il cittadino la legge sollecita il soccorso da parte di Comuni e servizi veterinari pubblici; ma pare che ci sia ancora molto da fare in proposito.
La LAV chiede inoltre al ministro della salute Giulia Grillo e ai presidenti delle Regioni la costituzione di un numero telefonico unico nazionale di attivazione di soccorso veterinario, collegabile al 118, al fine di uniformare le procedure di accesso al servizio e favorire i cittadini nel chiedere un tempestivo intervento.
In tutto questo siamo dell’avviso che non sarebbe male se sull’argomento, sia la scuola che i mass media, intervenissero puntualmente per diffondere tra giovani e meno giovani utenti della strada una migliore conoscenza della delicata problematica.

Ma siamo certi che si faccia di tutto per portare a conoscenza l’utenza, su mass media e nelle scuole, queste regole?
Il servizio pubblico tramite convenzioni con terzi risulta il servizio di soccorso stradale prevalente per gli animali, con la disponibilità di sole 24 ambulanze e di 83 mezzi diversi dalle ambulanze, appartenenti a terzi, come associazioni, Croce Rossa/Gialla/Bianca e veterinari. La Asl di Caserta e di Roma 2, per esempio, svolgono il servizio con tre ambulanze tramite ditte convenzionate.  Secondo la Lav, i dati dimostrano che il servizio di soccorso opera prevalentemente con altri mezzi e che le amministrazione pubbliche, nonostante il richiamo del ministero della Salute (avvenuto ormai di otto anni fa) non dispongono di ambulanze veterinarie in proprio, ma in gran parte ricorrono a fonti private. La legge sulla sicurezza stradale sollecita il soccorso, ma c’è ancora molto da fare per Comuni e servizi veterinari pubblici. a Lav, così, chiede al ministro della Salute Grillo e ai presidenti delle Regioni l’attivazione di un numero telefonico unico nazionale di soccorso veterinario, collegabile al 118, per uniformare le procedure di accesso al servizio e favorire i cittadini nel chiedere un intervento tempestivo.
Il Codice della Strada (Legge 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale) ha introdotto due importanti norme rispettivamente in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danno agli animali. Con l’articolo 177, il legislatore ha assimilato i mezzi di soccorso per animali a quelli umani e ha introdotto il principio di necessità invocabile anche per gli animali trasportati in gravi condizioni di salute, compresi quelli trasportati da privati e, con la modifica dell’articolo 189, comma 9 bis, ha stabilito l’obbligo di prestare soccorso agli animali vittima di incidenti stradali.
Il conducente di un veicolo che abbia causato un incidente da cui derivi un danno a un animale domestico, da reddito o protetto, ha l’obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso all’animale ferito. In violazione di questo obbligo, è punito con una sanzione amministrativa. E anche chi assiste, in quanto coinvolto nell’evento, e non si attiva per garantire all’animale il soccorso necessario, è passibile di sanzione amministrativa.
L’omissione di soccorso può integrare anche un illecito penale. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta commissiva omissiva dell’investitore e/o di chi era coinvolto nell’evento, potrebbe configurarsi il reato Uccisione di animali (art. 544-bis del Codice penale). Ma l’omissione di soccorso potrebbe integrare anche il reato di Maltrattamento di animali (articolo 544-ter C.p).

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