maurizio sacconiIl Jobs Act del Lavoro Autonomo è stato approvato dalla Commissione Lavoro. Il testo, modificato, è pronto per l’esame dell’Assemblea.
Sarà il Senatore Maurizio Sacconi, relatore del DDL 2233, a riferire all’Assemblea del Senato i risultati della Commissione Lavoro sul primo atto legislativo rivolto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Presentato dal Ministro Giuliano Poletti a febbraio di quest’anno, il provvedimento sta facendo il suo iter a Palazzo Madama.
Pochissimi gli emendamenti accolti dalla Commissione Lavoro, rispetto alla mole di proposte di modifica avanzate da tutti i gruppi parlamentari su ciascuno dei 21 articoli del testo base.

Lavoro agile- Sono passate soprattutto le proposte emendative del Presidente della Commissione, Sen Sacconi, firmatario di un ddl alternativo a quello governativo, principalmente volto a introdurre il cosiddetto ‘lavoro agile’ anche nel comparto degli autonomi; una parte di quel testo, che aggiorna il lavoro autonomo alla ‘quarta rivoluzione industriale’ è confluito nel  Capo 2 del DDL 2233.

Lavoro autonomo e contratto d’opera professionale– Tutte le tutele del lavoratore autonomo previste dal Capo I del DDL (dall’articolo 1 all’articolo 12) vengono espressamente estese ai rapporti contrattuali con i liberi professionisti: nelle transazioni commerciali, nella disciplina delle clausole e delle condotte abusive, nel riconoscimento di apporti originali e invenzioni, nella deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, nell’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi di orientamento, riqualificazione e collocazione, accesso agli appalti pubblici, maternità, congedi e malattia.

Agevolazioni fiscali- Un emendamento ad hoc interviene sulla deducibilità di spese alberghiere e di ristorazione. Il testo unico (TU) delle imposte sui redditi oggi prevede che ”  Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Per effetto dell’emendamento approvato in Commissione il TU viene integrato con la seguente previsione: “«I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».
Immodificato, l’articolo 5 del DDL 2233 sulla deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente: saranno “integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi”.
Confermata anche la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Deleghe al Governo– La Commissione Lavoro ha approvato numerose deleghe al Governo, a cominciare da quella per la semplificazione delle norme sulla sicurezza applicate al lavoro libero professionale (soppresse invece le incombenze di privacy sul datore di lavoro in quanto già disciplinate da specifica normativa).
Approvate anche altre due deleghe al Governo specificamente pensate per le professioni ordinistiche: una delega al Governo per semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche con l’impegno ad individuare gli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste; una ulteriore delega al Governo per autorizzare gli enti di previdenza di diritto privato a fornire ulteriori prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, per i professionisti con riduzione significativa di reddito o colpiti da gravi patologie.

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Principali emendamenti approvati
1.100 Le disposizioni del Capo I recante tutele del lavoro autonomo si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, cioè del contratto d’opera professionale
4.0.200 (testo 2)- Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche- Si tratta di un articolo aggiuntivo del Senatore Sacconi che alleggerisce il carico delle pubbliche amministrazioni rimettendo l’emissione di determinati atti alle professioni ordinistiche.
4.0.400 (testo 2) Disposizioni fiscali e sociali– L’emendamento interviene sulle le spese di viaggio e soggiorno sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico.
4.0.300 (testo 3)Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche- Anche questo articolo aggiuntivo è firmato dal Sen Sacconi: per rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini, il Governo è delegato all’abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
6.100 (testo corretto) Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento riqualificazione e ricollocazione- L’emendamento prevede che i centri per l’impiego e gli organismi autorizzati si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali.
6.0.100 (testo 2) Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali– Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
7.100- Per la partecipazione a bandi e incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità di presentarsi in forma organizzata o attraverso le reti di imprese (reti miste)
10.12 (testo 2)– In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte dei familiari della lavoratrice stessa nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
13.100, Per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, si promuove il ‘lavoro agile’: l’esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno.
14.100- L’accordo relativo alla modalità di ‘lavoro agile’ è stipulato per iscritto a pena di nullità, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro».

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