Solo il sindaco può vietare l’accesso dei cani in spiaggia. Il divieto deve essere segnalato con un cartello.

Quando si va in vacanza non tutti hanno le possibilità economica e la voglia di lasciare il proprio cane in una pensione o, peggio, in un canile. Così non pochi villeggianti, insieme alle valigie e al materassino da mare, portano con loro anche il fedele amico a quattro zampe. Ma, arrivati sulla spiaggia, non sono poche le situazioni sgradevoli: tra vicini di ombrellone poco tolleranti e proprietari di lidi intransigenti, spesso gli animali vengono allontanati dai luoghi pubblici e turistici. Cosa dice la legge a riguardo? Come ci si deve comportare se si prende un ombrellone in un lido? Il cane può stare su una spiaggia (pubblica o privata che sia)? È possibile farlo passeggiare sulla battigia? Di tanto ci occuperemo nel presente articolo.

Non esistono norme statali che vietino l’ingresso dei cani sulla spiaggia. Sono i Comuni e le Regioni a decidere. La conseguenza è che ci si trova spesso dinanzi a situazioni regolate in modo tra loro difforme.

Per esercitare tali poteri ed adottare restrizioni, gli enti locali devono rispettare iter specifici. Li vediamo qui di seguito distinguendo il caso delle spiagge libere da quelle date in concessione a lidi e stabilimenti.

Cani sulle spiagge libere

Per vietare l’ingresso ai bagnanti con il proprio cane al seguito sulle spiagge libere, quelle cioè destinate alla balneazione pubblica (tanto per intenderci, quelle non gestite da lidi), in linea generale occorrono i seguenti presupposti [1]:

  • i Comuni devono emettere un’ordinanza di divieto;
  • tale ordinanza non può limitarsi a stabilire semplicemente il divieto di portare i cani in spiaggia, ma deve essere «motivata», deve cioè precisare le ragioni igienico-sanitarie o di sicurezza che la giustificano;
  • l’ordinanza deve indicare gli orari in cui vige il divieto;
  • l’ordinanza deve essere firmata dal sindaco, da un assessore delegato o dal comandante dei vigili urbani e deve essere pubblicata sugli albi pretori dei singoli Comuni;
  • all’ingresso della spiaggia deve essere posizionato un cartello che preveda il divieto. Il cartello deve riportare il numero dell’ordinanza comunale di riferimento e la sua data di scadenza.

Se non ricorrono tutti questi elementi il divieto di portare animali in spiaggia è nullo e l’eventuale multa può essere impugnata davanti al giudice di pace del luogo.

In ogni caso non si può impedire l’accesso dei cani-guida per i non vedenti o ipovedenti.

Senza la motivazione, l’ordinanza comunale che vieta l’ingresso dei cani in spiaggia è illegittima [2]; in particolare il provvedimento amministrativo deve giustificare la scelta adottata e specificare quali cautele di comportamento sono necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge o per l’incolumità dei bagnanti.

Il Tar ha anche specificato che i Comuni devono individuare tratti di spiaggia libera dove consentire l’accesso agli animali con disposizioni idonee a garantire il decoro, igiene e pulizia.

Cani sulle spiagge in concessione a lidi e stabilimenti

Diverso il discorso per le spiagge date in concessione a lidi e stabilimenti balneari. In tali ipotesi il titolare della concessione sulla spiaggia può chiedere al Comune un provvedimento di interdizione nei confronti dei cani sulla fetta di costa ove è stabilito il proprio lido, così come – al contrario – potrebbe domandare al sindaco l’autorizzazione a far accedere gli animali. Esistono deroghe nella zona di battigia, sulla quale – indipendentemente dai concessionari – è sempre concesso transitare e sostare, anche con cani [1].

note

[1] Ziccardi E. «Cani, gatti e Co.: i diritti e i doveri degli animali da compagnia» ed. Giuffré Ed., Corriere della Sera, 2016.

[2] Tar Lazio, sent. n. 9302/2015.

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