Fido non può essere lasciato libero per le scale o in ascensore se ciò limita la libertà dei condomini

Domanda:Che rimedi ha un condomino che ha paura dei cani per ottenere che tali animali transitino in ascensore, per le scale o nel cortile al guinzaglio?

Risposta: “Lo strumento migliore, in astratto, è il regolamento condominiale sebbene si ricorda che esso non potrebbe comunque vietare di portare i cani in ascensore o di farli transitare nelle parti comuni, poiché l’articolo 1138 del codice civile (così come modificato dalla riforma del 2012) sancisce che non è possibile vietare ai condomini di possedere o detenere animali domestici. Tramite il regolamento, infatti, si potrebbe comunque cristallizzare l’obbligo per i proprietari di condurre sempre i propri animali al guinzaglio, anche nelle parti comuni dell’edificio.

In ogni caso, il regolamento condominiale non è indispensabile affinché chi ha paura dei cani possa utilizzare scale, ascensore e cortile comuni in maniera serena.

Ciò per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, poiché le norme stesse che regolano il condominio negli edifici sanciscono che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché […] non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (art. 1102 c.c.). Di conseguenza, se lasciare i cani in libertà nelle parti comuni limita gli altri condomini, è evidente che ci si trova di fronte a un’ipotesi in cui tale norma risulta trasgredita.

Ad averlo sancito è stata anche la Corte di cassazione che, con sentenza numero 14353/2000, ha affermato che “in tema di condominio negli edifici, il diritto di cui è titolare ciascun condomino di usare e godere delle cose di proprietà comune a suo piacimento trova limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini. Pertanto, l’usare gli spazi comuni di un edificio in condominio facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall’ordinario criterio di prudenza può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente di tali spazi comuni”.

A tale circostanza si aggiunge quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 (la cui efficacia è stata recentemente prorogata dall’ordinanza 13 luglio 2016), ovverosia che “ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni”. E visto che le parti comuni condominiali, per ormai pacifico orientamento giurisprudenziale, devono ritenersi luoghi aperti al pubblico poiché ad esse possono accedere sia tutti i condomini, che gli estranei che si recano a fare loro visita, la conclusione è inequivocabile: anche per le scale, in ascensore e in cortile il cane deve circolare munito di guinzaglio”.

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