Legittimo il sequestro preventivo del cane che abbaia di continuo e dà fastidio a tutti quelli che affacciano sul cortile anche per via dei suoi bisogni lasciati all’aria aperta e non raccolti dal padrone.

Anche il cane può essere oggetto di sequestro quando il suo continuo abbaiare molesta tutto il circondario e non solo i vicini del piano di sopra e di sotto. Infatti, quando le persone molestate dai latrati non sono facilmente individuabili, scatta il reato di disturbo del riposo delle persone ed è possibile il sequestro preventivo se c’è il rischio di reiterazione del reato. A dirlo è la Cassazione con una sentenza di questi giorni [1].

Non canteranno certo di gioia gli animalisti: secondo la Suprema Corte, il cane può essere considerato un oggetto e, come tutti gli oggetti con cui viene commesso un reato, anche l’animale può essere messo sotto sequestro. Il sequestro è subordinato al pericolo che l’illecito penale venga ripetuto, circostanza che certamente non si può escludere quando si parla di un cane particolarmente nervoso o irascibile o quando il padrone è solito lasciarlo solo, legato a una catena e in condizioni di insalubrità tanto da procurare molestie (sonore o olfattive) al vicinato.

Dunque, per evitare che il reato venga ripetuto più volte, la polizia giudiziaria, su ordine del giudice, e previa querela del vicino infastidito, può procedere al sequestro del cane che abbaia troppo.

La vicenda decisa dalla Cassazione è stata avviata da un «esposto» con cui alcuni condomini avevano denunciati «i rumori e i cattivi odori provocati da tre cani» tenuti «in cattive condizioni igieniche» in un cortile. A finire sotto accusa è la proprietaria, e a sorpresa, in secondo grado, arriva la decisione che sancisce il «sequestro preventivo» degli animali.

Come si spiega il sequestro preventivo del cane? Per il Tribunale del riesame non ci sono dubbi sul fatto che la «detenzione legittima» dei tre cani possa fornire al proprietario «l’occasione concreta per reiterare le condotte» moleste nei confronti dei vicini di casa. Ciò comporta la necessità, in sostanza, di non consentirgli più di avere «la libera disponibilità» dei quadrupedi.

 

I cani vengono considerati come «cose pertinenti al reato» e non degli «esseri senzienti». Ecco perché il sequestro preventivo.

Secondo la Corte, «gli animali sono considerati “cose”, anche ai fini della legge processuale». «Gli uomini – si legge in sentenza – sono superiori agli animali, sono padroni degli animali e li utilizzano per le loro esigenze, sia pure tentando di evitare loro sofferenze superflue, perché non collegate al soddisfacimento dell’interesse umano». E in questa vicenda non è dimostrata la «sofferenza» provocata dall’«allontanamento» dei tre cani «dal luogo dove vengono custoditi».

Insomma, il sentimento che il padrone prova verso i propri cani viene dopo i disagi vissuti dai vicini di casa, costretti a sopportare non solo i rumori provocati dall’abbaiare continuo dei cani ma anche gli odori per nulla gradevoli provenienti dal cortile utilizzato per i loro escrementi.

La sentenza

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 ottobre – 22 dicembre 2016, n. 54531
Presidente Di Nicola – Relatore Rocchi

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Trieste, in accoglimento dell’appello del P.M. avverso l’ordinanza del G.I.P. dello stesso Tribunale che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dei cani di B.L., disponeva il predetto sequestro.
B.L. è indagata per i reati di cui agli artt. 674 e 659 cod. pen.: secondo un esposto dei vicini di casa, i rumori e i cattivi odori presenti erano originati dai tre cani dell’indagata tenuti in cattive condizioni igieniche ormai da diversi anni (tanto che la B. era già stata condannata in primo grado per gli stessi reati commessi fino al 2012). Il G.I.P. aveva respinto due volte la richiesta di sequestro preventivo, osservando che la condotta non era strutturalmente collegata alla disponibilità dei cani, ma alla negligenza nella pulizia dei cortile dove essi dimoravano e nel contenimento della loro pulsione ad abbaiare; il Giudice aveva negato che i cani potessero essere considerati una cosa pertinente al reato e aveva aggiunto che il loro sequestro avrebbe costituito una sorta di sanzione preventiva; aveva, inoltre, ritenuto che le misurazioni fonometriche

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