tacchino da carneDefinite, a livello di Unione e in collaborazione con l’Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite nel territorio nazionale. Esaminate le misure adottate dall’Italia dopo i focolai di H5N8 in Veneto, la Commissione Europea ha pubblicato la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/155 del 26 gennaio che inserisce le zone di protezione e sorveglianza istituite nel territorio nazionale nell’Allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.

L’Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel proprio territorio in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali focolai.

Prima di allora, l’Italia non era fra gli Stati Membri elencati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2122.

La Commissione ha esaminato le misure adottate dall’Italia (e dagli altri Paesi interessati da focolai ad alta patogenicità)  in conformità alla direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/155 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2017
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

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