polliElencate in un singolo atto dell’Unione tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri.
Con la Decisione di Esecuzione del 2 dicembre, la Commissione ha ritenuto necessario definire rapidamente, a livello di Unione, le zone di protezione e sorveglianza istituite negli Stati membri interessati, sia per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.

Gli Stati Membri “interessati”- elencati dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2122- devono istituire zone di protezione e sorveglianza in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità- sottotipo H5N8 nel pollame o nei volatili in cattività. La Decisione- pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea -stabilisce anche la la durata delle specifiche misure previste dalla Direttiva 2005/94/CE (art. 29, paragrafo 1, e articolo 31).

Il virus A dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 può essere diffuso dai volatili selvatici durante la migrazione su lunghe distanze. L’Ungheria, la Germania, l’Austria, la Croazia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Romania hanno rilevato la presenza di tale virus in numerosi volatili selvatici di specie diverse, nella maggior parte dei casi trovati morti. Successivamente a tali scoperte nei suddetti Stati membri sono stati confermati focolai causati dallo stesso sottotipo di virus in Ungheria, Germania, Austria, Danimarca, Svezia e nei Paesi Bassi.

La situazione epidemiologica “è molto dinamica e in costante evoluzione”- osserva la Commissione aggiungendo che la sorveglianza in corso dell’influenza aviaria negli Stati membri “continua a individuare il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei volatili selvatici”. Si tratta di “una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta del virus dell’influenza aviaria nelle aziende avicole, con il conseguente rischio di una possibile diffusione del virus dell’influenza aviaria da un’azienda avicola infetta ad altre aziende avicole”.

Tenuto conto della situazione epidemiologica in evoluzione nell’Unione e della stagionalità della circolazione dei virus tra i volatili selvatici, vi è il rischio che ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 si verifichino nell’Unione nei mesi a venire.

Per motivi di chiarezza, la Commissione elenca in un singolo atto dell’Unione tutte le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE, stabilendo  la durata di tale regionalizzazione tenendo conto dell’epidemiologia dell’influenza aviaria ad alta patogenicità

La Decisione del 2 dicembre scorso abroga e sostituisce sei precedenti decisioni di esecuzione della Commissione Europea (2016/1968,  2016/2011,  2016/2012, 2016/2065, 2016/2085 e  2016/2086).

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Decisione di Esecuzione (UE) 2016/2122 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2016
relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri

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