Alimentazione per Galline ovaiole e animali da cortile | Raggio di Sole

L’evoluzione del rapporto uomo-animale è accompagnata in parallelo dall’evoluzione della percezione dei comportamenti reciprochi e dall’evoluzione dell’inquadramento giuridico, fin dai suoi primi embrionali sviluppi nel Codice Romano.

Proprio dall’esame dell’evoluzione della percezione e comportamenti reciprochi uomo-animale, risulta che la gallina rientra da sempre nella categoria animali domestici:

  • sia da reddito: se allevato in pollai imprenditoriali (professionali o non professionali) o in pollai domestici (per autoconsumo o amatoriali);
  • sia da compagnia e d’affezione non convenzionale e per pet-therapy (‘familiare’): se allevato in pollai domestici familiari.

Nel caso di razze molto particolari (ad esempio una gallina di razza Onagadori) potrebbe rientrare tra gli animali esotici (non domestici), ma comunque ricadenti nella categoria di animale da compagnia o d’affezione non convenzionale.

Per valutare se un animale, come la gallina, possa essere o meno considerato “da compagnia”, non si deve avere riguardo alla natura della sua specie (in altri termini non deve essere fatto riferimento alla categoria scientifica o veterinaria), ma è necessario riferirsi allo scopo soggettivo della sua detenzione; così si esprime nell’art. 1 la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 Novembre 1987) ratificata in Italia con Legge n.210/2010:

By pet animal is meant any animal kept by man in particular in his household for private enjoyment and companionship“.

La condizione giuridica delle galline e degli animali domestici

In questa fase storica la condizione giuridica degli animali (e quindi anche delle galline) è in veloce evoluzione, e in estrema sintesi è in atto un passaggio storico da “animale – oggetto (res)” ad “animale – soggetto di diritto”.
E’ un’evoluzione giuridica che si allontana da una giurisprudenza antropocentrica di natura esclusivamente utilitaristica.

In riferimento agli animali domestici è opportuno distinguere tra:

  • la condizione giuridica degli animali da reddito: giuridicamente sono “oggetti” (res), ma è in corso l’acquisizione di sempre maggiori diritti grazie al loro riconoscimento come “esseri senzienti”;
  • la condizione giuridica degli animali da compagnia, d’affezione non convenzionali e per pet-therapy (“animali familiari”): giuridicamente in Italia è presente una profonda contraddittorietà; infatti, per alcuni aspetti, sono stati riconosciuti “soggetti di diritto”, ma per altri sono invece ancora classificati come “oggetti” (res) e quindi, anche per questa categoria, è importante l’acquisizione di sempre maggiori diritti, grazie al loro riconoscimento come “esseri senzienti”.

Campagna "esseri senzienti" in favore della gallinaCampagna “esseri senzienti” – 269life.

Relativamente alle galline e agli altri animali domestici, in termini giuridici, è necessario distinguere tra i seguenti due ambiti del diritto:

  • la tutela del diritto degli animali al benessere;
  • la tutela del diritto dell’uomo al possesso di un animale (certamente l’ambito giuridico più nuovo e moderno).

La tutela del diritto degli animali al benessere

Su scala mondiale, la tutela del benessere degli animali trova un primo strumento giuridico nel Luglio 1979 in Europa, con la formulazione delle “cinque libertà” (in seguito all’istituzione del “Farm Animal Welfare Council” (FAWC) da parte del governo inglese):
1. Libertà dalla Fame e dalla Sete – fornendo pronto accesso ad acqua fresca e ad una dieta che garantisca piena salute e vigore.
2. Libertà dal Disagio – fornendo un ambiente di vita appropriato, inclusi ripari e aree di riposo confortevoli.
3. Libertà da Dolore, Ferite o Malattie – attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e trattamento.
4. Libertà di Esprimere un Comportamento Normale – fornendo sufficiente spazio, strutture adeguate e la compagnia di altri animali della stessa specie.
5. Libertà dalla Paura e dal Distress – assicurando condizioni e trattamenti che evitano la sofferenza mentale.

Queste cinque libertà fondamentali costituiscono la base di molte forme di legislazione sul benessere degli animali domestici (incluse le galline) in tutta l’Unione Europea (UE), nel Regno Unito e in Nuova Zelanda. Da questo punto, di vista l’UE è tra le realtà più evolute su scala mondiale.

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Nel 2007 il “Trattato di Lisbona” ha modificato l’art. 13 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, che oggi espressamente prevede che «[…] l’Unione e gli Stati membri tengano pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti […]»

In questa direzione sono da elencare:

  • lo status di “esseri senzienti” attestato dal reato di “maltrattamento di animali” disciplinato dall’art. 544-ter del Codice Penale (nel caso siano sottoposti a compotamenti insopportabili) e dall’art.727  del Codice Penale (per la detenzione in condizioni che possano creare gravi sofferenze);
  • l’art. 514 del “Codice di procedura civile”, con cui è stata cancellata dall’ordinamento giuridico la pignorabilità degli animali d’affezione o da compagnia (gli animali sono però ancora qui elencati come “cose mobili assolutamente impignorabili”);
  • la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto 13.3.2013 per cui è riconosciuto lo status di “essere senzienti” laddove “non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi – in sede di separazione – quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso”;
  • il disegno di legge (n.1932), promosso dalla Associazione No Profit LAV e depositato in Senato durante la 16° Legislatura, che con l’art. 1 mira a modificare il Codice Civile introducendo un “titolo XIV-bis degli animali”, comprensivo sia del principale Art. 455-bis (Tutela giuridica degli animali), mirato al riconoscimento degli animali come esseri senzienti, sia degli articoli art. 455-ter (Affidamento degli animali in caso di separazione di coniugi) e Art. 455-quinquies (Disposizioni sul lascito di animali);
  • le recenti attività dell’Associazione No Profit Animal Law, finalizzate al riconoscimento del diritto animale per il passaggio dall’animale – oggetto all’animale – soggetto, e per contribuire quindi all’avanzamento della tutela legale degli animali: tra queste la proposta finalizzata all’inserimento nel “Codice civile” di una norma che qualifichi gli animali come «esseri senzienti dotati di intrinseca dignità» (da cui la campagna#esserisenzienti —>  ADESIONE).

Il convegno organizzato dall'Associazione Animal Law per la presentazione della campagna campagna #esserisenzientiIl convegno organizzato dall’Associazione Animal Law per la presentazione della campagna campagna #esserisenzienti .

  • il crescente numero di iniziative di denuncia di condizioni di vita inimmaginabili e insostenibili negli allevamenti intensivi; tra queste l’iniziativa simbolica “Le 10 amiche”, portata avanti dalla squadra di salvataggio dell’Associazione Animal Equality, che ha visto prelevare 10 galline ovaiole “dall’inferno” per portarle ad una nuova vita.

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La tutela del diritto dell’uomo al possesso di un animale

In tale direzione è orientata l’attuale giurisprudenza che riconosce al rapporto uomo-animale l’importate ruolo di “attività realizzatrice della personalità umana”.

In questa direzione sono da elencare:

  • la riforma del Codice Civile introdotta nell’art. 1138, volta a consentire il possesso di animali domestici in condominio;
  • il disegno di legge (n.1932), promosso dalla Associazione No Profit LAV e depositato in Senato durante la 16° Legislatura, e che, con l’art. 7, mira a modificare il Codice Civile introducendo sia un’esaustiva definizione di animale familiare (inclusiva anche degli animali domestici da reddito allevati a fine di compagnia), sia un’importante indicazione sulla semplice modalità da seguire per essere regolarmente in possesso di animali familiari (che andrebbe a sanare tutte quelle rigide casistiche in cui, ad esempio, viene fatto divieto di detenere anche una sola gallina in ambito urbano perché considerata animale da reddito).
    Viene quindi fornita la seguente definizione di animale familiare: “Per animale familiare si intende ogni animale domestico tenuto dall’uomo per compagnia, senza fini alimentari. La detenzione a fine di compagnia familiare di bovini, suini, ovini, caprini, equini, conigli e volatili da cortile è consentita, dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Servizio veterinario di sanità pubblica, con la quale si escludono, in ogni caso, la commercializzazione, la cessione a titolo oneroso e la macellazione”.
    In questa direzione è orientato anche il senso comune di numerose altre realtà, che stanno cercando di approdare ad una “liberalizzazione” dei piccoli pollai da giardino in aree urbane, ovvero pollai di piccole dimensioni con 2-5 esemplari di galline allevate come animali familiari: tra queste ricordiamo le battaglie legali in Connecticut di Khaty Shea Mormino (The Chicken Chick) sono sicuramente da seguire con grande attenzione.

La battaglia di Khaty Shea Mormino (The Chicken Chick) sul riconoscimento della gallina come animale familiareLa battaglia di Khaty Shea Mormino (The Chicken Chick).Khaty Shea Mormino (The Chicken Chick) con le sue gallineKhaty Shea Mormino (The Chicken Chick) con le sue bellissime galline.

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