La disciplina. Come sappiamo la legge di riforma 212/2012 ha fornito un’apertura verso quei condomini che vogliono tenere gli animali in appartamento. Difatti l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. prevede che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Da una prima lettura, la norma è alquanto chiara: rappresenta il pensiero del legislatore in un clima del concetto di animale “oggi” (valorizzazione dell’animale dal punto di vista del rapporto uomo/animale).

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Il caso dei furetti. In una recente vicenda, una signora è stata condanna a ridurre il numero degli animali presenti nel proprio appartamento (23 furetti). A tal proposito, la donna dopo l’ordinanza del Comune di Roncello seguita a un’ispezione dell’Asl nella sua abitazione, ha deciso, assistita dal legale, di presentare ricorso ai giudici amministrativi, richiamandosi, tra le altre cose, anche alla violazione di un articolo della dichiarazione universale dei diritti degli animali Unesco del 1978, e facendo presente che “non sussisterebbe alcun pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. In più, nel ricorso della donna si sosteneva che “la limitazione quantitativa posta dalla norma per gli animali di affezione” farebbe riferimento “solo alla detenzione di cani e gatti, e non già alla detenzione di furetti”. Di tutt’altro avviso, invece, sono stati i giudici amministrativi che hanno dato ragione al Comune.

Difatti, per il Tar “si deve ritenere che la norma indichi” i cani e i gatti “solo in via esemplificativa”, perché sono i più ‘tipici’ “animali d’affezione”.

In più, scrive il Tar, “il numero di furetti reperito nell’appartamento rende difficile ipotizzare l’adeguata gestione di un congruo numero di gabbie ad essi dedicate nello spazio abitativo”. Per i motivi esposti, Il Tar ha ordinato alla donna di ridurre il numero complessivo di animali presenti nel proprio appartamento a un massimo di dieci. (Tar. Lombardia n.554 del 27 febbraio 2018).

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Il precedente caso dei gatti. A seguito di numerose lamentele, il consiglio comunale di Gaeta nella seduta del 28 settembre 2017 ha approvato una delibera con la quale ha modificato il proprio regolamento sulla tutela degli animali.

In pratica il consiglio ha abrogato il divieto di fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni ed ha fissato dei specifici paletti sul numero degli stessi.

Nel nuovo regolamento si legge che: ciascun animale domestico deve godere di uno spazio minimo pari ad otto metri quadrati.

Con particolare riferimento ai cani ed ai gatti custoditi in giardini condominiali o in giardini privati all’interno di un contesto condominiale o, comunque, in spazi da cui potrebbe derivare un pregiudizio ai condomini, si prescrive il numero massimo di cinque animali detenibili. Sono fatte salve le competenze, per eventuali riduzioni di detto numero, degli Enti preposti alla tutela delle condizioni igienico sanitarie e di benessere delle persone e degli animali.

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Altri precedenti in ambito giurisprudenziale. In circostanze di rumorosità dovuta ad un numero elevato di cani, in argomento la Cassazione ha evidenziato che il reato di cui all’articolo 659 del c.p.

è ravvisabile anche in relazione all’abbaiare dei cani, poiché la norma incriminatrice impone ai padroni degli animali di “impedirne lo strepito”, senza che possa essere invocato, in senso contrario, un “istinto insopprimibile” ad abbaiare dell’animale per sostenere l’insussistenza del reato”.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p., è necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate… è necessario tuttavia che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (Corte di Cassazione Penale Sentenza 22 dicembre 2016, n. 54531).

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Sentenza inedita
Scarica Tar. Lombardia n.554 del 27 febbraio 2018

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