tubercolosi bovinaDefiniti con dcreto interministeriale gli indennizzi per gli abbattimenti conseguenti a tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.

E’ pubblicato il decreto interministeriale- Salute, Finanze e Agricoltura-  che stabilisce le indennità da corrispondere, per l’anno 2016, per gli abbattimenti di bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi. Sul provvedimento si è espresso il Mipaaf con propria nota riguardante gli aggiornamenti delle indennita’ e l’individuazione della categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con eta’ uguale o maggiore a sei anni.

Nel decreto si ricorda che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso. Nel determinare gli importi i Ministeri competenti hanno ritenuto di non differenziare l’indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell’esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini 1. La misura massima dell’indennita’ di abbattimento da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche’ infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e’ di 473,81 euro. L’importo massimo da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è invece di 869 euro.
Ai proprietari dei bufalini abbattuti perche’ infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è riconosciuta una indennità massima di 408,43 euro; infine per i bufalini le cui carni e i visceri debbono essere interamente distrutti, l’indennizzo è di 748,49. Il decreto accorda un aumento del 50% per capo negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini
– Il decreto stabilisce un aumento dell’indennita’ da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche’ infetti da brucellosi. L’importo già fissato nel 2013 (€ 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capinon iscritti) viene rispettivamente rivalutato in 110,52 euro per i capi iscritti e 82,39 euro per i capi non iscritti ai libri genealogici. Invariata invece l’indennita’ di abbattimento riconosciuta a iproprietari di caprini abbattuti perche’ infetti da brucellosi, già stabilita nel 2013 (€ 145,87 a capo per icapi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capinon iscritti).  Infine, le indennita’ di abbattimento sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta’ maggiore o uguale a 6 anni, con decorrenza dal 1gennaio 2016 per gli animali abbattuti nel corso dell’anno 2016.

Sono riconosciute  maggiorazioni dell’indennita’ di abbattimento ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni,  a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Le spese relative alla corresponsione delle indennita’ gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale.

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Decreto 19 settembre 2016
Determinazione dell’indennita’ di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l’anno 2016.  (GU Serie Generale n.272 del 21-11-2016)

Foto: bresciatoday.it

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