farmaci webFederfarma agli associati: le norme in vigore vietano la vendita online di preparazioni officinali, così come di medicinali veterinari.
Anche  i farmaci veterinari sono esclusi dal campo di applicazione del D.lgs. n.219/2006. Lo precisa Federfarma in risposta ai quesiti di alcune associazioni provinciali sulla vendita on line, in particolare sulla possibilità di vendere alcune specialità officinali.

Il decreto in questione detta regole solo per farmaci ad uso umano, mentre i medicinali veterinari sono disciplinati dal D.lgs. n.193/2006. Si tratta di precisazioni- fa sapere Federfama – che «verranno inserite nel Vademecum che Federfarma ha predisposto quest’anno per supportare le farmacie che si dedicano alla vendita via Internet”.
Il Vademecum aggiornato sarà a breve disponibile sulla home page del sito».

I dubbi avanzati- e chiariti- ponevano una questione di legittimità specificamente legate «ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea e destinati ad essere forniti dalle farmacie direttamente ai propri pazienti». «Sembra, infatti – prosegue Federfarma – che svariati siti web stiano vendendo via internet anche questa tipologia di farmaci. L’illegittimità della vendita online delle formule officinali si desume chiaramente dalla normativa di riferimento. Tale divieto è contenuto nel decreto legislativo n. 219/2006 così come modificato nel 2014 (D.lgs. n. 17) dalle norme relative alla vendita online dei farmaci senza ricetta».

La legge infatti «esclude dal proprio ambito di applicazione tutte le preparazioni del farmacista, ovvero formule officinali e magistrali, regolando esclusivamente i farmaci preparati industrialmente. Gli articoli del decreto 219 che prevedono la vendita online dei farmaci senza ricetta si riferiscono, necessariamente, ai soli medicinali prodotti industrialmente, gli unici che ricadono nel proprio ambito di applicazione». Pertanto, «la vendita online di farmaci senza ricetta, non può applicarsi alle formule officinali che non richiedono presentazione di prescrizione medica” (fonte).

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