Mercoledì, 27 Gennaio 2016 14:08

find doctorLa responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria sarà extracontrattuale e l’onere della prova graverà sul paziente.

Manteniamo  la responsabilità contrattuale per quanto concerne la struttura sanitaria pubblica e privata, mentre introduciamo per il professionista la cosiddetta responsabilità extra-contrattuale”. Così il relatore On Federico Gelli ha puntualizzato alla Camera uno dei passaggi più innovativi della proposta di legge sulla responsabilità delle professioni sanitarie. Il distinguo porta con sè una ulteriore conseguenza di grande rilevanza, ossia l’inversione dell’onere della prova: “L’onere della prova rimarrà a carico della struttura sanitaria” (responsabilità contrattuale)- ha spiegato Gelli-  mentre “cambierà per l’esercente la professione sanitaria: vi è inversione dell’onere della prova che è a carico del paziente” (responsabilità extracontrattuale).  Anche la prescrizione (ossia la decadenza dei tempi utili per esercitare il diritto di ristoro del danno subito) risulta modificata: per le strutture pubbliche o private (responsabilità contrattuale e onere della prova) la prescrizione resta ferma a 10 anni, mentre per l’esercente la professione sanitaria (responsabilità extracontrattuale e inversione dell’onere della prova a carico dell’assistito) si dimezza a 5 anni.

Il testo di legge in discussione alla Camera ha ottenuto l’endorsement del Governo, nella persona del Sottosegretario Vito De Filippo. D’altra parte, il testo recepisce molto del lavoro prodotto dalla cosidetta Commissione Alpa”, una commissione consultiva organizzata dal Ministro Lorenzin. E’ da questa commissione che viene la proposta di distinguere la responsabilità contrattuale della struttura (secondo un indirizzo europeo che la considera ‘impresa’ quindi con responsabilità contrattuale e con onere della prova. Al contrario, per i professionisti – inquadrati nella loro natura intellettuale, come ha fatto notare il Sottosegretario De Filippo, vale la responsabilità cosiddetta ‘aquiliana’, cioè extra contrattuale, ex articolo 2043 del codice civile.

L’inversione dell’onere della prova è stata criticata dalle rappresentanze dei diritti dei pazienti e anche da alcuni parlamentari. Secondo l’On Marisi Nicchi “si scarica sul malato l’onere della prova di un’eventuale malasanità e per far fronte a questo nuovo onere dovrebbero avere conoscenze scientifiche e della dinamica degli eventi che non hanno, ed avere un accesso alle informazioni che non sono sempre nella loro disponibilità e spesso gli sono precluse”. In proposito l’On Donata Lenzi ha sottolineato che che “questo è il sistema adoperato in larga parte dei Paesi europei; il riferimento, quello contro cui agire, è la struttura”. Si tratta ha aggiunto di “una scelta coerente con l’evoluzione dell’organizzazione della sanità, dove non c’è il medico che agisce da solo  ma sempre di più le cause vengono fatte risalire a problemi organizzativi dell’intera macchina ospedaliera.  Ed è anche chiaro- ha concluso-  che la struttura ospedaliera o l’azienda sanitaria rispondono, come rispondono tutte le imprese, di quanto avviene nelle loro sedi e che dipende da altri fattori, quali la cattiva organizzazione”.

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