La legge nazionale sulla caccia dispone che a partire dalla terza domenica di settembre di ogni anno si apra la stagione venatoria. “Ma siamo in Italia, un Paese nel quale imporre dei limiti chiari ed invalicabili è decisamente impopolare per cui la stessa legge consente di anticipare tale data al 1° di settembre, anche se non per tutte le specie – sottolinea Massimo Vitturi, Responsabile LAV Animali Selvatici –  una deroga che viene utilizzata con grande disinvoltura dai politici e dagli amministratori regionali, i quali, alla costante ricerca di qualche voto in più, non esitano a consentire la caccia, anche alle specie per le quali lo stesso ISPRA – il massimo istituto nazionale per lo studio della fauna selvatica – esprime parere negativo”.

Ma le deroghe che anticipano l’apertura della caccia per alcune specie, anche in violazione dei pareri ISPRA, sono solo l’inizio di un ben più lungo periodo di violenza per gli animali. A partire dal 20 settembre, infatti, con l’apertura ordinaria della stagione venatoria, nelle nostre campagne, sulle colline ed in montagna si scatenerà un vero e proprio inferno di piombo. Una passione che, oltre a dare la morte a centinaia di migliaia di animali selvatici, finirà per colpire, spesso in modo letale, anche gli esseri umani, cacciatori o ignari cittadini che non hanno nulla a che vedere con la caccia, bersagli accidentali dei fucili.

Per tentare di arginare l’invadenza dei cacciatori ed aumentare quindi la sicurezza dei cittadini, diffondiamo un elenco che riporta gli obblighi imposti dalla Legge 157/92, ai quali devono sottostare i cacciatori:

  • I cacciatori non possono avvicinarsi a meno di 100 metri da qualsiasi stabile adibito ad abitazione o luogo di lavoro o da macchine operatrici agricole in funzione, a meno che il loro fucile non sia scarico e inserito nella custodia.
  • I cacciatori non possono avvicinarsi a meno di 50 metri da ferrovie e strade carrozzabili, a meno che il loro fucile non sia scarico e inserito nella custodia.
  • I cacciatori non possono entrare nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle  aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, a meno che il loro fucile non sia scarico e inserito nella custodia. Non possono in nessun caso entrare nei fondi chiusi da recinzione alta almeno 120 cm.
  • I cacciatori che usano la doppietta non possono sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di  vie  di  comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie, di stabbi, stazzi,  recinti  ed  altre  aree  delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame; per i cacciatori che usano i fucili a canna rigata, la distanza di sicurezza sale ad una volta e mezza la gittata (circa 4-5 Km).

Inoltre, vi sono alcuni obblighi, non connessi alla sicurezza, che i cacciatori devono comunque rispettare:

  • Divieto di caccia in forma “vagante” nei terreni con coltivazioni erbacee da seme, nei frutteti specializzati (es. mele, kiwi, pesche, ecc.), negli oliveti e vigneti fino alla data del raccolto, nelle coltivazioni di soia, riso e mais fino alla data del raccolto.
  • Divieto di sparo da natanti o automobili anche se fermi.

Qualsiasi cittadino che dovesse rilevare la violazione anche di una sola delle disposizioni riportate, può denunciare il fatto a qualsiasi autorità (Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia), meglio se corredando le sue dichiarazioni con fotografie o testimonianze oculari.

COMUNICATO STAMPA

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