Contratto di locazione: nullità della clausola che vieta la detenzione di animali?

Gli ultimi casi di cronaca  hanno posto l’attenzione su un problema che affligge migliaia di persone nella Penisola: il Regolamento di Condominio non può introdurre clausole che vietino la detenzione di animali domestici ma in caso di contratto di locazione? L’ordinamento italiano, all’articolo 1138 del Codice Civile si occupa esclusivamente della presenza di animali domestici in Condominio, appunto, sancendo che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici“, ma nulla si dice in merito alla possibilità di impedire l’accesso degli animali in un appartamento concesso in locazione.

Contratto di locazione: animale domestico come essere senziente

Nonostante la legge civile nulla dica al riguardo, per risolvere questa problematica che interessa migliaia di cittadini, nuove riflessioni giurisprudenziali sono intervenute sull’argomento, cercando di fare chiarezza, con l’obiettivo da un lato di superare la tradizionale concezione  degli animali quali “mere cose” e dall’altro di garantire il rispetto degli animali quali esseri senzienti tutelando il sentimento per gli animali e il rapporto uomo-animale.

Per risolvere il problema bisogna far riferimento all’art. 2 Costituzione che ha carattere di norma di principio autonoma, nel quale si inserisce, appunto, la recente riforma del condominio, che all’art. 1138 del codice civile stabilisce che: ”Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”. 

L’art. 2 Cost. sancisce, quindi, il principio di inviolabilità del diritto all’animale da affezione e costituisce la prima espressa limitazione nel nostro ordinamento dell’autonomia negoziale qualora essa si ponga in contrasto col diritto all’animale d’affezione. Di conseguenza si ritiene che l’impossibilità di vietare la detenzione di animali domestici valga anche per il contratto di locazione in virtù dell’ottica costituzionalmente rilevante  della solidarietà alla protezione dell’animale.

Da un simile ragionamento discende la nullità dell’eventuale clausola che vieta la detenzione di animali domestici in un contatto di locazione.

Contratto di locazione e detenzione di animali: diritti dell’animale d’affezione

Secondo la Giurisprudenza che ritiene nulla qualsiasi clausola che in un contratto di locazione vieti la detenzione di animali domestici, la ratio dell’art. 1138 c.c. non è incentrata sul diritto di proprietà sull’immobile, ma sul diritto all’animale da affezione, diritto che rimane identico a prescindere dal fatto che la casa sia di proprietà o in locazione. 

Una volta riconosciuta la sussistenza di un diritto all’animale domestico dato atto della grande potenza del rapporto uomo-animale al pari di un rapporto familiare o di intensa ed intima amicizia, e la sua valenza costituzionale in virtù dell’art. 2 Costituzione, l’incomprimibilità di tale diritto ad opera del contratto di locazione e quindi la nullità della clausole che vietino la detenzione di animali domestici,  discende direttamente dall’applicazione degli artt. 1322 e 1418 comma primo c.c.

Quanto appena detto non significa che se l’animale causi dei danni all’immobile, il suo proprietario o detentore non ne debba rispondere, ma solo che la  presenza dell’animale non può essere ritenuta illecita a priori. 

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