ecmLa Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato nuove delibere sul triennio formativo 2017-2019.

Sono pubblicate sul sito della Commissione ECM le delibere sul triennio formativo 2017-2019: come costruire il Dossier Formativo e come raggiungere i crediti (150) richiesti nei prossimi tre anni dalla Commissione.

Dossier formativo con bonus- – La delibera sul Dossier Formativo è valida per il triennio formativo 2017-2019 ed è rivolta “a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie”. La delibera scaturisce da un anno di lavoro condotto da un apposito Gruppo di lavoro istituito dalla Commissione ECM. La delibera contiene le linee guida per l’implementazione del Dossier formativo- sia individuale che di gruppo- nel triennio formativo 2017-2019.

ll Dossier formativo “è l’epressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo delle competenze nell’esercizio professionale quotidiano”.  Partendo dagli obiettivi formativi stabiliti dagli Accordi Stato-Regioni, il Dossier può essere strutturato come Dossier individuale, cioè su misura dell’aggiornamento specifico del singolo professionista, o di gruppo nel caso in cui le Aziende sanitarie o gli Ordini professionali abbiano rilevato fabbisogni formativi e priorità di educazione continua.

La delibera dettaglia anche il bonus riconosciuto al professionista che si è dotato di Dossier Formativo, in termini di riduzione dell’obbligo formativo: il bonus consta di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale o se sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (es. Aziende Sanitarie o Ordini professionali) nel primo anno del triennio. Gli altri 20 crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è costruito il dossier. Le funzionalità del sito web del Cogeaps consentiranno la costruzione e l’eventuale modifica del Dossier, attraverso  modalità di accesso e di interazione dettagliate in delibera.

Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM- Definiti anche  i nuovi criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM. La delibera adottata dalla Commissione ECM il 13 dicembre scorso sostituisce la precedente regolamentazione. I nuovi criteri di calcolo previsti si applicheranno agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Una tabella dettaglia le diverse tipologie di formazione, 11 in tutto,  indicando per ciascuna i criteri per l’assegnazione dei crediti ECM e il calcolo dei crediti stessi. Le tipologie di formazione comprendono: la formazione residenziale classica, convegni/congressi/simposi e conferenze, videoconferenza, training individualizzato, gruppi di miglioramento, attività di ricerca, formazione a distanza con strumenti informatici, e-learning, FAD sincrona, formazione blended e docenza/tutoring.

Le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o FAD e, per questo, la Commissione usa il termine blended (sistema “misto”). “In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa”.

Delibera crediti obbligo formativo per triennio 2017- 2019- –  L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi. Restano valide le decisioni già assunte dalla Commissione  in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti “nel presente triennio”.
I professionisti sanitari che nel precedente triennio  hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
La certificazione dei crediti è documentata dall’attestato di partecipazione al programma ECM e dal certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo. La documentazione è rilasciata dagli Ordini professionali.

Delibera del 4 novembre 2016- Crediti obbligo formativo per triennio 2017- 2019

Delibera del 13 dicembre 2016- Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM

Delibera del 4 novembre 2016-Dossier Formativo

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