Manfredonia. ”(..) Chiunque conduca un cane, proprietario e detentore a qualsiasi titolo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico (sono compresi anche gli uffici pubblici e tutte le aree verdi comunali tra cui le aiuole) ha l’obbligo di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali: 1. Conduzione dei cani: – è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio in aree pubbliche o luoghi aperti al pubblico, indistintamente dalla razza. Lo stesso guinzaglio dovrà essere di lunghezza non superiore a mt. 1,50 (…)”.

“(..) il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto (..)”

Sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile, nell’esercizio dell’attività istituzionale (..)”

“(…) Salva ed impregiudicata l’eventuale applicazione di sanzioni previste dalle specifiche norme di legge, statali e regionali in materia, che ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 – TUEL, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (…)”.

“Ecco, mi piacerebbe che tutti i cittadini di Manfredonia leggendo alcuni punti dell’ordinanza N. 16 del 23.05.2016 del Comune di Manfredonia (“ORDINANZA GESTIONE DEI CANI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E DECORO URBANO“) possano ricordare la regolamentazione in materia.

Così un giovane cittadino di Manfredonia, residente nei comparti edificatori.

In allegato l’atto integrale.

allegato
ORDINANZA-GESTIONE-DEI-CANI-IN-LUOGO-PUBBLICO-O-APERTO-AL-PUBBLICO-E-DECORO-URBANO

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