Risarcito il danno non patrimoniale per la morte o lo smarrimento dell’animale d’affezione come il cane o il gatto.

Il cane o il gatto non sono solo animali di compagnia: sono parte del cuore del padrone. Non a caso la giurisprudenza li chiama «animali d’affezione» per distinguerli dagli animali sfruttati per fini produttivi (una mandria di mucche, un gregge di pecore, un allevamento di trote, ecc.). Tanto è vero che i primi non possono essere pignorati dai creditori, mentre i secondi sì. Affetto o amore che sia, chi perde un animale domestico soffre. E questa sofferenza va risarcita da chi ne ha causato la morte o lo smarrimento; il risarcimento si aggiunge quindi al valore commerciale dell’animale. A queste importanti conclusioni è giunta una recente sentenza del Tribunale di Vicenza [1]. Risultato: chi perde il cane o il gatto va risarcito più del valore commerciale dell’animale stesso.

Quale risarcimento per un cane o un gatto morto o smarrito?

Non c’è bisogno di essere attivisti nella tutela dei diritti degli animali per capire che un cane, un gatto o anche un criceto, un canarino e uno scoiattolo possono avere un valore superiore rispetto al prezzo pagato al negozio o all’allevatore. Ma come spesso succede, una cosa è il sentimento popolare, un’altra la legge. Nel 2008 la Cassazione ha emesso due importanti sentenze [2] con lo scopo di impedire la proliferazione di risarcimenti per lesioni modeste, che non trovano tutela nella costituzione o per comportamenti che non costituiscono reato. Questo perché la fantasia e l’originalità di molti giudici aveva fatto sì che, nelle aule dei tribunali, si inventassero ogni volta nuove forme di voci di danno. In altre parole, è stata cancellata la possibilità chiedere un risarcimento per un taglio di capelli errato o per lo stress causato da una pratica al Comune. Il risarcimento è stato così confinato a due sole ipotesi: il danno patrimoniale (quello cioè per le spese sopportate e il mancato guadagno) e quello non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico (la lesione all’integrità fisica o psichica), il danno morale (la sofferenza causata dal fatto illecito), il danno esistenziale (la compromissione alle relazioni sociali, alla serenità familiare, ecc.).

Ora però l’atteggiamento verso gli animali è cambiato sia nella coscienza sociale che nell’atteggiamento del legislatore (il quale, con una riforma del 2004, ha introdotto nuovi reati per l’uccisione e il maltrattamento degli animali). La perdita di un cane o di un gatto non è una questione insignificante, ma la lesione di uno dei «diritti inviolabili» della persona come sanciti dalla Costituzione. Il rapporto con gli animali domestici deve essere considerato «una relazione con esseri viventi» perché è anche con essi che si forma e cresce la persona.

Nessuna differenza tra bastardini e pedigree

Nel caso di specie è stata condannata una clinica per aver fatto scappare un cane ivi ricoverato. L’animale non era stato più ritrovato. La responsabilità dei responsabili ha così coperto la sofferenza morale dei padroni, una coppia che aveva preso il cane da un canile. Non c’è più quindi una differenza, nell’entità del risarcimento morale, tra animale di razza e bastardino se non il prezzo di acquisto.

note

[1] Trib. Vicenza del 03.01.2017.

[2] Cass. sent. n. 26972/08.

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