Lunedì, 23 Novembre 2015 14:25

1111PIGwelfare2Alle condizioni dettate dal Ministero della Salute, le carni suine da aziende e comparti “a stabulazione controllata” e indenni non dovranno più essere sottoposte all’esame trichinoscopico.
Le Direzioni Generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare accordano la deroga, prevista dalla normativa comunitaria, all’esame trichinoscopico delle carni di suini domestici. La deroga – e le realtive condizioni- sono state comunicate con la circolare ministeriale del 27 ottobre scorso agli Assessorati regionali della salute e dell’agricoltura e alle organizzazioni di categoria.

Il Regolamento (UE) 2015/1375 prevede la possibilità di esentare le carni di suini domestici dall’esame trichinoscopico nel caso in cui gli animali provengano da una azienda o da un comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione delle condizioni di stabulazione controllata (in conformità all’Allegato IV del medesimo Regolamento) qualora “nello Stato membro non siano state rilevate contaminazioni autoctone da Trichine nei suini domestici allevati in aziende ufficialmente risconosciute per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata nel corso  degli ultimi tre anni, periodo durante il quale gli animali sono stati costantemente sottoposti a controlli a norma dell’articolo 2”.

La nota ministeriale aggiunge che, ricorrendo nel nostro Paese le circostanze che consentono il ricorso alla deroga comunitaria, l’Italia ha informato delle stesse il Comitato permanente per le piante, gli animmali, gli alimenti e i mangimi, nella riunione di Bruxelles del 15 settembre scorso.

Pertanto, informata la Commissione e gli altri Stati Membri, le carni di suini provenienti da un’azienda o da comparto ufficialmente riconosciuti per l’applicazione delel condizioni di stabulazione controllata ed il cui stato di indennità è registrato nell’apposita sezione della Banca Dati Nazionale dei suini, non devono più essere obbligatoriamente sottoposte all’esame trichinoscopico di cui all’articolo 2 (Campionamento delle carcasse) del Regolamento 2015/1375. Resta inteso, conclude la circolare, che per le carni destinate ad essere trasportate tal quali o previa trasformazione vigono gli accordi bilaterali con i singoli Paesi Terzi.

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