Giovedì, 08 Ottobre 2015 15:04

corte costituzionale T1Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano: “Non spetta allo Stato, e per esso alla Ministra della salute, emettere l’Ordinanza 28 maggio 2015”.
Per  queste ragioni vanno annullate le «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», stabilite dal Ministero della Salute con Ordinanza contingibile e urgente. Quanto meno a Bolzano. Il ricorso, primo firmatario l’avvocato von Guggenberg, è stato presentato il 10 agosto scorso innanzi alla Corte Costituzionale ed ora è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per violazione della potestà provinciale.

Contestati, fra gli altri anche aspetti linguistici relativi alla banca Dati Zootecnica: “E’ pacifico che tale banca dati e’ disponibile unicamente in lingua italiana – si legge nel ricorso– e di fatto la maggior parte degli utenti della Provincia di Bolzano (appartenenti al gruppo linguistico tedesco) non vedrebbe tutelato il diritto all’utilizzo della propria madrelingua”. Quindi “non spettava al Ministero della salute il potere di emettere l’ordinanza impugnata senza prevedere la garanzia della bilinguita’.

Secondo l’Avvocatura di Bolzano, l’ordinanza viola le competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di trasposizione delle norme europee, prvedendo la diretta identificazione elettronica dei bovini senza il rispetto del limite temporale previsto dal regolamento (UE) n. 653/2014. “Spetta, quindi, alla Provincia autonoma dare concreta attuazione sul proprio territorio alle norme dell’Unione europea”.
Dal 18 luglio 2019 gli Stati dovranno garantire che l’identificazione ufficiale dei bovini possa avvenire anche sulla base di un identificatore elettronico. Fino a quella data l’unico mezzo di identificazione ufficiale per i bovini resta la marca auricolare convenzionale (previsto dal regolamento (CE) 1760/2000 nella versione originaria). Inoltre, l’introduzione del sistema e’ facoltativa: nell’introdurre l’identificazione elettronica obbligatoria per i bovini, devono tener conto anche dell’impatto economico che il sistema puo’ avere sulla produzione e devono previamente consultare le organizzazioni rappresentative del settore delle carni bovine. “Il tutto a conferma che, al di fuori di specifiche ipotesi di emergenza sanitaria, l’interesse alla tutela della salute deve comunque essere contemperato con le esigenze del mercato”- è scritto nel ricorso.

Quanto alle movimentazioni verso l’alpeggio, la Provincia Autonoma di Bolzano ha già legiferato “conformemente alla decisione della Commissione 2001/672/CE del 20 agosto 2001: il detentore responsabile degli animali che intende movimentarli comunica al veterinario ufficiale competente l’elenco degli animali movimentati. Invece, la Banca dati nazionale ” e’ predisposta in modo tale che le comunicazioni relative agli ovi-caprini vengano fatta in maniera generica, comunicando solo il numero di capi movimentati e non individuandoli singolarmente”.

Non trascurati dal ricorso nemmeno aspetti economici. L’ordinanza impone “prescrizioni e obblighi procedurali che vanno ad impattare in modo considerevole sul funzionamento e l’organizzazione di un sistema che comunque ha consentito di raggiungere e mantenere lo stato di territorio ufficialmente indenne”.
L’atto non manca di evidenziare che, dal 1994,  in provincia di Bolzano il Servizio sanitario “viene finanziato senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato” e quindi ” non appare giustificata la previsione tramite ordinanza ministeriale di procedure che comporterebbero nuovi e gravosi oneri per la Provincia”.

Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 10 agosto 2015 (della Provincia autonoma di Bolzano)

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