Resta alta in tutta Italia l’allerta sul fenomeno dei bocconi avvelenati e dal ministero della Salute arrivano nuove regole per l’attivazione dell’allerta con il coinvolgimento di cittadini, autorità sanitarie, sindaci e prefetture. Ribadito il divieto di «utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati».

Anche nella nostra provincia si sono registrati diversi casi di avvelenamento: da quelli più recenti di Torre Boldone , a quelli dei mesi scorsi Onore e Trescore Balneario. Fermo restando che uccidere gli animali è un reato penale punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e che il maltrattamento è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5 mila a 30 mila euro, il ministero della Salute è recentemente intervenuto con una nuova ordinanza per contrastare il fenomeno.

Il 16 luglio, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 165, Serie Generale, la nuova ordinanza ministeriale «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» del 13 giugno. I contenuti dell’ordinanza, «le cui necessità ed urgenza sono dettate dalla persistenza di numerosi episodi di avvelenamento ai danni di animali domestici e selvatici», spiega il ministero, riproducono quelli della precedente ordinanza del 10 febbraio 2012, aggiornandoli a seguito del cambiamento della normativa comunitaria in materia.

«L’adozione delle precedente ordinanza aveva già consentito di controllare maggiormente il fenomeno, portando ad una consistente riduzione degli episodi di avvelenamento», spiega il ministero. Nonostante ciò, «il ripetersi di casi di avvelenamento e morte di animali domestici, episodi accertati dagli Istituti Zooprofilattici, a causa di esche e bocconi avvelenati abbandonati, che rappresentano un rischio anche per le persone e l’ambiente», hanno portato il ministero a confermare e rivedere in parte le misure di salvaguardia e prevenzione che avranno efficacia 12 mesi dalla data di pubblicazione.

Ecco, in sintesi, cosa dice l’ordinanza.

1 – Il ministero ribadisce il divieto di «utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce». Sono vietati anche « la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni o la morte del soggetto che lo ingerisce».

2 – Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, «sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati – spiega il ministero – con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali».

3 – Il proprietario dell’animale avvelenato segnala l’episodio ad «un medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, corredata da referto anamnestico. L’Ente gestore territorialmente competente o il sindaco sono responsabili per gli animali selvatici e domestici senza proprietario».

4 – Il medico veterinario che emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica «ne dà immediata comunicazione al sindaco, al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale e all’Istituto zooprofilattico».

5 – L’azienda sanitaria locale territorialmente competente «assicura l’invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonché di esche o bocconi sospetti di avvelenamento, all’Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio».

6 – Gli Istituti zooprofilattici sperimentali «effettuano gli opportuni accertamenti – dice l’ordinanza – e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica per verificare la presenza di sostanze tossiche o nocive negli stessi».

7 – Il sindaco dà immediate disposizioni per l’apertura di un’indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. «Entro quarantotto ore – spiega il ministero – dalla ricezione del referto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l’ausilio di volontari nonche’ a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell’area di esche».

8 – Le Prefetture attivano un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto o da un suo rappresentante per coordinare la gestione degli interventi da effettuare e di monitorare il fenomeno.

Quiil testo completo del documento ministeriale.

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