Lunedì, 01 Febbraio 2016 10:39

pulcini copySottoscritto un protocollo d’intesa sulle procedure di spedizione di pulcini di un giorno dalla Francia in Italia. Nota del Ministero della Salute ai Servizi Veterinari.
La spedizione riguarda le partite provenienti da incubatoi ubicati nelle zone elencate nell’allegato della decisione 2015/2460, le quali- evidenzia una nota ministeriale diffusa oggi- “sono distinte dalle zone di protezione e sorveglianza”.

La deroga concessa dalla Commissione Europea– A dicembre la Commissione Europea ha disposto per la Francia l’istituzione di una ulteriore zona soggetta a restrizioni e che la Francia garantisca che, dalle aree indicate nell’Allegato della Decisione 2015/2460, non siano spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. In deroga, l’autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell’Allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all’interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché: a) siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza; b) l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all’interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario; c) l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all’autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell’azienda di destinazione situata nel suo territorio.

Secondo la Commissione, i pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, purché siano nati da uova da cova di pollame allevato in aziende avicole ubicate nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni e al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e qualora l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova da cova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all’interno delle zone di protezione o sorveglianza e quindi caratterizzate da un diverso status sanitario.

La Decisione 2015/2064 prende atto che, in considerazione dell’entità degli attuali sviluppi dei focolai di malattia, non è più possibile aggiornare tempestivamente l’elenco delle aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza mediante una decisione di esecuzione della Commissione. Di conseguenza la Francia pubblica sul sito web delle autorità francesi tali elenchi, che dovrebbero essere pubblicati anche sul sito web della Commissione a titolo informativo.

Indicazioni dal Ministero– L’odierna nota ministeriale precisa che gli scambi di pulcini di un giorno della specie Gallus gallus provenienti dalle zone francesi regolamentate, così come identificate nell’allegato alla decisione in oggetto, sono autorizzati tra la Francia e l’Italia se i pulcini medesimi originano da un incubatoio riportato nella lista allegata alla presente e predisposta dalle autorità francesi. La lista è gestita dalle autorità francesi stesse, che informano immediatamente le autorità italiane in caso di qualsiasi modifica (aggiunta o rimozione degli incubatoi autorizzati). Prima della spedizione delle uova da cova verso gli incubatoi francesi autorizzati per le spedizioni dei pulcini di un giorno le autorità francesi assicurano che siano prelevati ed esaminati, con esito negativo, campioni standard previsti dal Manuale diagnostico in ogni unità produttiva negli
allevamenti di riproduttori. In tali incubatoi è garantita la corretta separazione tra uova da cova provenienti da allevamenti di zone libere e di zone soggette a restrizione.

Traces– Il Ministero della Salute precisa che le autorità francesi locali (DDPP o DDCSPP) compilano e validano il certificato TRACES, conformemente alla direttiva 2009/158/CE, entro le 48 ore che precedono l’invio degli animali. Il certificato TRACES che accompagna la partita contiene la menzione manoscritta “Questa partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 UE della Commissione e dell’accordo Italo-Francese per la spedizione di pulcini di 1 giorno dalle zone francesi regolamentate”; tale menzione attesta pertanto da parte delle Autorità francesi, e sotto la loro diretta responsabilità, anche la sussistenza delle condizioni suppletive riportate nei precedenti punti. Di conseguenza la preventiva autorizzazione dello Stato membro di destinazione stabilita dall’art. 2, par (3), lettera c) della decisione più volte citata per la spedizione di pulcini di un giorno si intende automaticamente rilasciata qualora siano rispettati i requisiti del presente accordo.

UVAC- ASL e Assessorati Sanità e Agricoltura-  La nota ministeriale invita gli Uffici UVAC a verificare giornalmente l’eventuale rilascio nel sistema TRACES; la ASL, a seguito dell’esecuzione dei primi controlli documentali, di identità e clinici, riporterà gli esiti degli stessi nella parte terza del TRACES in modo che la UVL francese di spedizione sia informata dell’arrivo a destino della partita. I controlli disposti dagli UVAC devono prevedere che successivamente la ASL, come indicato dal Centro di referenza, nel primo mese dopo l’arrivo degli animali, e con cadenza almeno settimanale, provveda all’effettuazione: -della visita clinica ufficiale con controllo del livello di mortalità; -del prelievo di eventuali pulcini morti per la ricerca AIV.
Gli Assessorati sono invitati ad adoperarsi con urgenza affinché, tramite le AASSLL competenti, agli operatori commerciali che intendano introdurre pulcini di un giorno dalla Francia dagli incubatoi in elenco e le cui aziende di destinazione siano ubicate nelle province di: Mantova, Brescia, Verona e Forlì-Cesena ad alta densità di allevamenti e stabilimenti avicoli, fattore quest’ultimo considerato ad alto rischio dall’analisi specifica svolta dal Centro di Referenza, sia rappresentata la necessità di provvedere al completo svuotamento delle aziende prima di poter introdurre nelle stesse i pulcini di un giorno dalla Francia.
Ne deriva inoltre che in queste aziende non potranno essere introdotte altre partite fino a quando non sarà trascorso un mese dall’arrivo dei pulcini di un giorno provenienti dai citati incubatoi.

pdfINTESA_FRANCIA_ITALIA_PULCINI_DI_UN_GIORNO.pdf41.42 KB
pdfELENCO_INCUBATOIO_FRANCESE.pdf717.82 KB
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La liste des départements et des communes classés en zones de production (ZP)
La liste des départements et des communes classés en zones de surveillance (ZS)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 UE della Commissione, del 23 dicembre 2015 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia

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