Amici a quattro zampe – A cura dell’associazione “I ca de Castiù… e non solo”

Oggi, il Codice civile stabilisce che i regolamenti condominiali non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. L’unico caso in cui un condomino può vedersi vietata la detenzione di un animale domestico si verifica quando tale divieto è previsto dal contratto di locazione dell’appartamento (il divieto in questo caso ha natura contrattuale).
Il cane e il gatto fanno parte del nucleo familiare e qualunque delibera condominiale che contenga disposizioni a discapito dell’animale, può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace.

Un esempio è l’accesso dell’animale domestico nelle parti comuni del condominio: ogni condomino ha il diritto di usufruire di tali parti seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano e lo stesso vale per gli animali. Il condominio può richiedere che il cane mantenga il guinzaglio e o la museruola nelle parti comuni dell’edificio, ma non può negare l’accesso a zone comuni quali l’ascensore o le scale.

Solo in casi di particolare gravità (scarsa igiene, malattie ecc.) che devono essere documentate, anche tramite personale tecnico o ASL, un animale può essere allontanato da un condominio.
Nel caso in cui da un’abitazione provengano rumori molesti, odori sgradevoli, ecc. tali da provocare insofferenze e malessere – sempre certificati da un medico o da un ente tecnico apposito – il proprietario di un animale domestico è passibile di reclamo da parte degli altri condomini.
Fido e Micio sono quindi i benvenuti ma i proprietari debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi dello stabile. Si tratta di rispetto ed educazione che dovrebbero valere ovunque si vada col nostro migliore amico peloso.  
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