10.09.2018 – 09.08 – Altra questione che fa alzare la pressione nella vita condominiale e che scatena accese discussioni nelle assemblee è la presenza di animali domestici negli alloggi dell’edificio. Premetto che il problema che andremo ad analizzare non riguarda gli animali domestici, ma l’educazione ed il buon senso dei loro “padroni” .

A seguito della riforma con la legge 220/2012 è stato modificato l’articolo 1138 del Codice civile che dispone che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, ma bisogna precisare che l’accesso degli animali nel condominio non è fuori da ogni regola.

È comunque buona norma rispettare le disposizioni contenute nell’ordinanza del ministero della Salute, entrata in vigore il 23 marzo 2009, che prevede l’obbligo, per i proprietari dell’animale, di mantenere pulita l’area di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo e nel caso di “animali aggressivi” di applicare la museruola; è sempre prevista la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio animale contro terzi.

Bisogna, infine, rammentare che:
1. gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate;
2. i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all’igiene degli altri conviventi del condominio;
3. il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l’allontanamento dell’animale dall’abitazione in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile;
4. nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di “disturbo del riposto delle persone” (articolo 659 del Codice civile);
5. gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di “omessa custodia” (articolo 672 del Codice penale).

Si riscontra in maniera molto evidente che le norme sono legate proprio all’educazione nel rispetto degli altri abitanti del condominio ed al mantenimento dell’igiene degli spazi comuni e privati a seguito del possesso dell’animale domestico, oltre alla cura dell’animale stesso. Bisogna inoltre identificare quali sono gli animali propriamente definiti domestici: in una prima stesura della legge veniva identificato l’animale quale di compagnia, ma poi nella stesura finale del nuovo testo dell’articolo 1138 del Codice, il termine “da compagnia” è stato sostituito con animali “domestici”, una differenza che potrebbe suscitare lunghe discussioni nelle aule di giustizia. Gli animali di compagnia vengono classificati dall’art. 3 del regolamento CE n. 998/2003 che rimanda all’allegato I:

Specie animali

PARTE A
Cani
Gatti

PARTE B
Furetti

PARTE C
Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili.
Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE].
Mammiferi: roditori e conigli domestici.

Gli animali domestici, sono quelli con cui condividere momenti quotidiani, tra le mura di casa; sono quelli che ci stanno vicino solo a questo fine, ciascuno a suo modo, come vedremo, ma vicinanza innanzitutto. Va precisato perché ci sono animali con cui capita di dividere lo spazio di casa, quindi letteralmente “domestici”, ma che non sono animali domestici bensì da reddito, perché hanno utilità di tipo produttivo – che sia latte, carne, lana, soprattutto rifacendosi ad attività di tipo primordiale.

La categoria degli animali domestici è molto varia e c’è qualche infiltrato da reddito che in epoca moderna si è reinventato da compagnia. I più diffusi animali domestici sono senza dubbio cani e gatti, in generale i mammiferi, seguiti da uccelli e pesci. Oltre a quest’ultimi, sempre tra gli animali domestici impegnativi, troviamo rettili e alcuni tipi di anfibi. Sempre più strani ma sempre appartenenti alla categoria degli animali domestici, ci sono gli artropodi: formiche, grilli, tarantole e altri ragni, scorpioni e insetti stecco e foglia.

In conclusione le due definizioni sono molto simili ed il legislatore ha scelto quella “animali domestici” proprio per lasciare una apertura più ampia all’inclusione nella categoria di animali anche un po’ più particolari e strani per il termine di compagnia, comunque ogni animale individuato dalla normativa o che sia “domestico” in quanto coabitante nel nostro alloggio deve essere curato, mai abbandonato, e deve non arrecare disturbo e danno a terzi!

Massimo Varrecchia

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